I contribuenti saranno liberi di scegliere il criterio da adottare al fine di verificare se alla data del 30 settembre (in precedenza 30 giugno) avranno raggiunto un avanzamento minimo dell’opera del 30 per cento. Ciò per beneficiare della proroga del termine al 31 dicembre 2022 al fine di fruire della detrazione del 110 per cento per gli interventi sugli immobili unifamiliari.
La soluzione si desume dalla lettera della nuova disposizione del decreto “aiuti”, il cui testo non è stato però ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Secondo la novella, ai fini del computo, “possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”. L’utilizzo dell’espressione “possono essere compresi” deve essere letta ed interpretata come facoltà. In buona sostanza il contribuente può scegliere liberamente se comprendere anche gli altri interventi che attribuiscono il diritto a fruire delle minori detrazioni, ad esempio del 50 o del 65 per cento.
Prima dell’intervento normativo in commento l’Agenzia delle entrate aveva indicato un criterio più rigido, nel senso che la verifica del raggiungimento della percentuale minima doveva essere effettuata considerando complessivamente tutti gli interventi. In tale ipotesi il risultato finale poteva essere variabile a seconda dello stato di avanzamento dei lavori che attribuivano il diritto alle minori detrazioni. In alcuni casi tale criterio poteva essere anche più sfavorevole.
Si considerino ad esempio due contratti di appalto. Il primo avente ad oggetto lavori di efficientamento energetico in grado di attribuire il beneficio del 110 per cento, di importo complessivo pari a 100.000 euro; il secondo riguardante lavori di recupero del patrimonio edilizio, pari a 50.000 euro. I lavori di cui al Superbonus sono avanzati nella misura del 32 per cento (32.000 euro). Invece, i lavori di recupero del patrimonio edilizio sono appena iniziati alla data del 30 settembre e sono stati eseguiti in misura corrispondente al 10 per cento, quindi a 5.000 euro. Considerando i due interventi, l’ammontare complessivo dei lavori appaltati risulta pari a 150.000 euro e l’importo degli interventi eseguiti è pari a 37.000 euro.
Ne consegue che i lavori risultano complessivamente eseguiti nella misura di 24,67 per cento (37.000/150.000). La circostanza che i lavori relativi al recupero del patrimonio edilizio siano stati eseguiti solo nella misura del 10 per cento penalizza anche i lavori da Superbonus. In questo caso, l’applicazione del criterio interpretativo fornito dall’Agenzia delle entrate impedisce il raggiungimento della percentuale minima del 30 per cento.
La nuova disposizione invece, consente di considerare facoltativamente l’importo dei lavori complessivi. Si tratta, però, di una mera facoltà in quanto il contribuente può considerare per scelta esclusivamente i lavori che gli attribuiscono il diritto alla detrazione del 110 per cento.
Tornando all’esempio precedente, i predetti lavori hanno raggiunto un avanzamento del 32 per cento. Non è necessario considerare i lavori aventi ad oggetto il recupero del patrimonio edilizio che, come detto, determinano una riduzione della percentuale complessiva.
Secondo il nuovo criterio, più favorevole (in taluni casi al contribuente), sarà stata raggiunta la percentuale di “avanzamento minima” dei lavori del 30 per cento e, conseguentemente, sarà possibile fruire del maggior termine del 31 dicembre 2022 per il sostenimento delle spese.
A tal proposito deve ancora osservarsi come nessuna disposizione indichi la data ultima entro cui i lavori devono essere terminati. Può anche verificarsi che i lavori siano ancora in corso alla fine dell’anno, ma per fruire della detrazione del 110 per cento sarà necessario che le relative spese siano state effettivamente sostenute entro il 31 dicembre. Il beneficio, però, risulterà sospeso fin quando i lavori non saranno ultimati. La soluzione sembra essere coerente con le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate per ciò che riguarda il Sismabonus acquisti i cui atti di compravendita devono essere rogati entro il 30 giugno 2022. In questo caso l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il rogito deve essere stipulato entro tale data e laddove l’immobile non sia stato ancora ultimato, il beneficio della detrazione resterà “sospeso” fino al termine dei lavori.