Autodichiarazione allargata: caccia agli aiuti di Stato

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

La dichiarazione sostitutiva per gli aiuti di Stato di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 11 dicembre 2021 ha una portata più ampia delle misure agevolative per le quali ne è stata prevista l’introduzione. Di conseguenza gli aiuti di Stato elencati nel quadro A, espressamente individuati dalla norma istitutiva, non rappresentano effettivamente le sole misure da sottoporre a monitoraggio.

La base giuridica dell’autodichiarazione prevista dall’articolo 1 del Decreto-legge n. 41 del 2021 è il cosiddetto “regime ombrello”, un regime quadro finalizzato alla concessione di nuovi aiuti di Stato ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo.

In particolare il regime quadro, che trova il suo formale riconoscimento nella Decisione della Commissione Europea C(2021)7521 final del 15 ottobre 2021, prevede che il beneficiario rilasci un’autodichiarazione in relazione a due aspetti distinti. Il primo relativo all’indicazione dell’importo degli aiuti di Stato richiesti alla data della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sia nell’ambito delle misure precedentemente approvate che nell’ambito delle misure notificate con la decisione in commento.

Il secondo attinente all’indicazione che tale importo rimane al di sotto dei massimali della sezione 3.1 e/o della sezione 3.12 del Quadro Temporaneo. Due aspetti aventi un’unica finalità ultima, quella di autorizzare nuovi aiuti e consentire il rimborso volontario degli aiuti già concessi e percepiti in violazione dei limiti previsti da ciascuna delle predette sezioni.

Una dichiarazione sostitutiva che, per i motivi addotti, non riguarda i soli aiuti di cui al “regime ombrello”, ma si allarga a tutti gli aiuti di Stato comunque riconducibili alle sezioni 3.1 e 3.12 del quadro temporaneo. In questo senso propende l’articolo 3 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2021, attuativo della disposizione, nel quale viene affermato che i beneficiari degli aiuti elencati all’articolo 1, comma 13, del Decreto n. 41 del 2021, attestano che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12, senza alcuna cernita degli aiuti da computare. Dello stesso tenore le istruzioni ministeriali al modello secondo le quali nella verifica del rispetto dei massimali previsti dalle predette sezioni, occorre tenere conto delle sole misure fiscali elencate al quadro A. Fra queste, nella sezione II dello stesso quadro A, si annoverano gli aiuti ricevuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, fiscali e non erariali, non precedentemente indicati.

Si apre, pertanto, una vera e propria caccia alle streghe. Ogni misura agevolativa connessa al Covid-19 per via delle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato, di qualsivoglia natura, anche non tributaria, dovrà essere considerata ai fini del rilascio consapevole della dichiarazione. Un elenco pressoché infinito nel quale troviamo, ad esempio, l’elemento di aiuto corrispondente al fondo di garanzia delle piccole e medie imprese per gli interventi di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m), del Decreto-legge n. 23 del 2020, i finanziamenti dell’importo massimo di 25.000 euro che caratterizzarono la prima fase della pandemia. Rientrano nel novero degli aiuti da computare, inoltre, la miriade di micro-agevolazioni e contributi a fondo perduto erogate da enti locali e camere di commercio. Una complicazione, quella di considerare tutti gli aiuti di Stato riconducibili alle sezioni 3.1 e 3.12, che si aggiunge al computo già allargato secondo il concetto di impresa unica.

Anche nella situazione in cui sia lontano il superamento dei massimali, pertanto, le conseguenze del rilascio di una dichiarazione mendace imporrà al contribuente una vera e propria attività di rendicontazione, distinta per sezione. Attività da espletare anche nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione per l’accesso agli aiuti elencati nell’articolo 1 del decreto attuativo, ovvero gli aiuti di Stato per i quali il relativo modello già includeva l’autodichiarazione in commento.

Diversamente da quanto affermato nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 aprile 2022, secondo il quale in questi casi la presentazione della Dichiarazione non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli espressamente elencati, questa deve essere trasmessa non solo quando il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C, il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti ovvero il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito, ma anche quando dopo l’ultima dichiarazione sostitutiva rilasciata, ad esempio per la richiesta del contributo a fondo perduto perequativo, il contribuente abbia beneficiato di qualsivoglia altro aiuto di Stato che, per natura, sia riconducibile alla sezione 3.1 o 3.12 del Quadro Temporaneo.