Contratto di somministrazione: limite di durata posticipato a giugno 2024

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

In sede di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, contenente le misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, è stato approvato l’emendamento che sposta dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2024 il limite dei 24 mesi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia di somministrazione e mandati in missione a tempo determinato presso l’utilizzatore.

Ancora una volta il legislatore, pur avendone la possibilità, non elimina la disposizione introdotta dal decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104), ma si limita a spostare nuovamente il problema al 1° luglio 2024.

È bene ricordare che – tra un intervento normativo e l’altro – in ballo continuano ad esserci circa centomila posti di lavoro; centomila persone che, restano ancora una volta in balia dell’incertezza, non sapendo cosa succederà dal 1° luglio 2024.

Il caso – Dopo la conversione in legge del Decreto Dignità (decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87), il Ministero del Lavoro aveva chiarito – con la Circolare 31 ottobre 2018, n. 17 – che per la somministrazione a tempo indeterminato nessuna limitazione era stata introdotta pertanto, in questo caso, tali lavoratori potevano essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata, rispettando i limiti percentuali stabiliti dalla medesima disposizione.

Il Ministero confermava dunque un orientamento assolutamente pacifico e già ampiamente consolidato in dottrina.

In sede di conversione del decreto-legge n. 104/2020, con una modifica all’articolo 31 del decreto legislativo n. 81/2015, è stato introdotto per la prima volta il limite in commento.

Difatti, a seguito della novella, il nuovo articolo disponeva che “nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore possa impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi, il medesimo lavoratore somministrato – e per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato – senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato solo fino al 31 dicembre 2021”.

Dunque, la possibilità di superare il limite dei 24 mesi veniva riconosciuta solo fino al 31 dicembre, mentre dopo tale data lo sforamento avrebbe comportato la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’utilizzatore.

Con il decreto Fiscale il legislatore avava abolito il limite in commento ripristinando la possibilità – nel caso di assunzione del lavoratore da parte dell’Agenzia con contratto a tempo indeterminato – di mandare il lavoratore in missione a tempo determinato senza alcun limite di durata.

Tuttavia, in sede di conversione del suddetto decreto venne introdotto nuovamente il limite posticipandolo al 30 settembre 2022.

Infine, in sede di conversione del decreto Sostegni-ter l’esenzione dal limite era stata spostata al 31 dicembre 2022.

Risulta difficile comprendere le motivazioni che portano il legislatore a voler inserire a tutti i costi tale limitazione (sono 5 gli interventi normativi dal 2020 ad oggi sul tema); del resto si tratta di contratti di lavoro che sono già stabili poiché già stipulati a tempo indeterminato tra l’Agenzia di somministrazione ed il lavoratore; ciò che è a termine è solo la missione presso l’utilizzatore.