Autocertificazione aiuti di Stato utile solo al Fisco

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Il Mef conferma la sensazione della prima ora. L’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, prevista dall’articolo 1, commi da 13 a 16, del Decreto Legge n. 41 del 2021, in scadenza il prossimo 30 giugno 2022, risponde esclusivamente alle esigenze informative dell’Amministrazione Finanziaria.

Nell’ambito del question time in Commissione Finanze alla Camera dei deputati, il MEF afferma chiaramente che la dichiarazione sostitutiva è funzionale alla raccolta dei dati necessari al loro inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna). Questo perché ai sensi dell’articolo 10 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115, ai fini della registrazione degli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione, l’Agenzia delle Entrate, fra i soggetti competenti preposti, è chiamata a registrare gli aiuti di stato automatici e semi-automatici di matrice fiscale, ovvero non subordinati all’emanazione di un provvedimento di concessione.
L’Agenzia delle Entrate, in particolare, è chiamata entro il 31 dicembre 2022 ad aggiornare il Registro Nazionale degli Aiuti. Per farlo correttamente, ha bisogno dei dati oggi estorti al contribuente.

Dalla risposta del MEF si evince chiaramente l’indisponibilità nei confronti di una proroga dell’adempimento, affinché sia collocato in un periodo meno complicato per i professionisti chiamati alla redazione delle istanze. Considerando l’inderogabilità del termine a carico dell’Amministrazione Finanziaria, secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze uno slittamento della scadenza prevista per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva potrebbe pregiudicherebbe, a sua volta, il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2022 per l’assolvimento dell’obbligo di registrazione a carico dell’Agenzia delle Entrate. La chiusura, pertanto, è totale.

Questa è l’ennesima prova di come quello in commento costituisca un adempimento imposto più per colmare le inefficienze dell’Amministrazione Finanziaria, che per vere esigenze di controllo e monitoraggio. Dopo il danno inflitto con la macchinosa compilazione del quadro RS rigo 401, per informazioni già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, la beffa di essere nuovamente chiamati a fornire gli stessi dati sotto una diversa veste.