La dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto le misure di agevolazione contenute nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 13, del Decreto Legge n. 41 del 2021, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», lascia interdetti. Non semplicemente per l’ingente lavoro necessario per lo studio e la sua successiva compilazione, ma per l’assenza di un autonomo impianto sanzionatorio, nonché di un concorrente regime che possa determinare, in caso di inadempimento, la decadenza dai benefici ottenuti.
La ratio della disposizione è quella di consentire la verifica delle condizioni e dei limiti previsti dal Quadro Temporaneo. L’adempimento, in particolare, nell’esclusiva ottica del Temporary Framework, nasce quale sistema di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea. Un sistema di controllo ex-post finalizzato a individuare i soggetti che abbiano superato i massimali in volta previsti da ciascuna sezione, niente di più.
Limitando l’attenzione agli aiuti di cui alla sezione 3.1 questo significa, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021, 800.000 per impresa unica, ovvero 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Per il successivo periodo intercorrente dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021, rispettivamente 1.800.000 per impresa unica, ovvero 270.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 225.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Dalla normativa nessun accenno alle conseguenze dell’eventuale omissione. Secondo le disposizioni finali del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022, l’autodichiarazione per gli aiuti di Stato è finalizzata a consentire agli enti impositori la verifica del rispetto delle condizioni previste per la fruizione degli aiuti e, in caso di superamento dei limiti illustrati, la successiva attività di recupero. Appare, a tutti gli effetti, più un’attività di reperimento dati utile al Fisco, soprattutto ai fini della compliance, che un adempimento funzionale all’ottenimento degli aiuti di Stato.
La disposizione, inoltre, non sembra avere nemmeno una valenza tributaria. Nessuno degli aiuti di Stato elencati all’articolo 1, comma 13, del Decreto Legge n. 41 del 2021 prevedeva fra le sue condizioni originarie l’invio dell’autodichiarazione in commento, limitandosi, ciascuno di essi, al solo e necessario rispetto dei massimali previsti dal Quadro Temporaneo. E quand’anche, con un colpo di coda, fosse classificato fra gli adempimenti tributari, sia il principio di legalità di cui all’articolo 3 dello Statuto del Contribuente che il divieto di interpretazione analogica delle disposizioni sanzionatorie, impedirebbero alla radice conseguenze non espressamente previste dal Legislatore per ogni singolo aiuto di Stato.
Orbene, escludendo il caso di coloro che abbiano effettivamente superato i massimali imposti dal Temporary Framework e le definizioni agevolate di cui all’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ove l’autodichiarazione è parte stessa della procedura, l’attività in commento si trasforma in una colossale operazione di compliance mediante la quale l’Agenzia delle Entrate chiede la collaborazione del contribuente ai fini del suo auto-accertamento. In questo senso, infatti, conduce da ultimo il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 26 aprile 2022 il quale definisce il termine entro il quale gli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti devono essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Si apre ora una partita in due campi. La prima, fondamentale per l’organizzazione degli studi professionali, e forse per la loro stessa sopravvivenza, da giocarsi contro la burocrazia e l’inutile adempimento che essa ha partorito, essendo l’Amministrazione Pubblica già in conoscenza dei dati richiesti con l’autocertificazione oggi richiesta ai contribuenti. La seconda, altrettanto importante per evitare di rimanere imbrigliati nella tentacolare azione dell’Agenzia delle Entrate, rinomatamente ricca di interpretazione al limite della follia giuridica, da giocarsi contro l’adempimento stesso, al fine di definire nel dettaglio quali dati vadano effettivamente trasmessi e dove andarli a reperire con celerità.
In questo secondo senso il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ne istituisce il modello esonera dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva tutti coloro che abbiano già rilasciato la dichiarazione nell’ambito di precedenti aiuti che ne richiedevano la compilazione. Un aspetto da non sottovalutare per i beneficiari che non abbiano superato i limiti massimi spettanti e, quindi, siano obbligati a riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti.