Super-agevolazione per la “Formazione 4.0”

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’ultimo Decreto Legge in tema di caro energia potrebbe regalare alle imprese un sensibile incremento dell’aliquota del credito d’imposta introdotto dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosiddetto “Formazione 4.0”. Secondo la bozza del provvedimento di imminente emanazione da parte dell’esecutivo, al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologia e digitale delle piccole e medie imprese, le aliquote del credito d’imposta in commento, da ultimo disciplinato dall’articolo 1, commi da 210 a 217, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, potrebbero, a determinate condizioni, salire al 70 per cento e al 50 per cento, rispettivamente per piccole e medie imprese.

Secondo l’impianto normativo vigente il credito d’imposta “Formazione 4.0” è riconosciuto sulle spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 (articolo 1, comma 48, della Legge n. 205 del 2017, articolo 3 DM 4 maggio 2018). Sono beneficiari tutte le imprese, indipendente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato, inclusi gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, anche in relazione al personale impiegato promiscuamente (articolo 2, comma 2, DM 4 maggio 2018).

Ai sensi dell’articolo 1, comma 211, della Legge n. 160 del 2019, il credito d’imposta, commisurato sulle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili e limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione (articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014), è riconosciuto: in misura pari al 50 per cento, nel limite massimo annuale di 300.000 euro, per le piccole imprese; in misura del 40 per cento, nel limite massimo annuale di 250.000 euro, per le medie imprese; per le grandi imprese la misura scende al 30 per cento delle spese ammissibili, sempre nel limite annuo di 250.000 euro. La misura del credito, in tutti i casi, è aumentata del 60 per cento qualora i destinatari delle attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati secondo le definizioni del Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Se la proposta dovesse arrivare in porto, le piccole e le medie imprese vedranno incrementarsi la misura del credito, a patto tuttavia che le attività di formazione siano erogate dai soggetti individuati con un futuro decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Le attività di formazione, inoltre, dovranno essere certificate secondo le modalità che verranno stabilite dallo stesso decreto ministeriale.

Di contro, secondo la stessa bozza, le aliquote previste per le attività di formazione che saranno avviate successivamente all’eventuale entrata in vigore della disposizione in commento, che non soddisfino le condizioni previste dal decreto ministeriale di prossima emanazione, verranno rispettivamente diminuite al 40 per centro per le piccole imprese e al 35 per cento per le medie imprese.

La disposizione, pertanto, si presenta come un’arma a doppio taglio. Da un lato aumenta la portata dell’agevolazione, senza tuttavia esplicare le effettive caratteristiche del credito d’imposta “Formazione 4.0” del futuro, dall’altro riduce l’aliquota dei progetti ordinari, ovvero quelli che non risponderanno alle caratteristiche che saranno previste dal decreto di prossima emanazione. Per contribuenti e professionisti, in questi pochi giorni che ci dividono dall’eventuale pubblicazione della modifica legislativa, si aprono le scommesse.

Non conoscendo quali saranno le discriminanti, i contribuenti sono chiamati a decidere se avviare il progetto con le regole odierne ovvero attendere la pubblicazione del decreto ministeriale, nella speranza che la scelta porti all’incremento dell’aliquota. Se ciò non dovesse accadere, loro malgrado, vedrebbero ridursi l’agevolazione, decurtazione che colpisce prevalentemente le piccole imprese. Queste ultime, infatti, vedono ridursi l’aliquota del 25 per cento, contro una contrazione del “solo” 12,50 per cento nei confronti delle medie imprese.

Lo stesso provvedimento, inoltre, si propone di elevare al 50 per cento il credito d’imposta previsto per gli investimenti, di cui all’articolo 1, comma 1058, Legge 178/2020 effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ovvero “prenotati” (con ordine accettato e versamento di almeno il 20 per cento del costo di acquisizione) entro tale data e realizzati entro il 30 giugno 2023, aventi ad oggetto i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 compresi nell’allegato B annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232.