Con il provvedimento del 27 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, e dell’articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021, definisce il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti fruiti ai sensi della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”.
Un termine stringente, che arriva in un periodo particolarmente cruciale per tutti gli studi, e un adempimento “spinoso”, perché dettagliato e particolarmente corposo.
Iniziamo dal termine, il modello potrà essere presentato da oggi, 28 aprile, fino al 30 giugno. Una deadline inutile e un lasso temporale troppo risicato per potervi adempiere adeguatamente. L’unica eccezione è prevista per i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, i quali inviano l’autodichiarazione entro il 30 giugno o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 30 giugno 2022, tuttavia, per poter beneficiare di tale differimento e qualora i contribuenti abbiano beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del decreto summenzionato, essi dovranno presentare:
- una prima Dichiarazione, entro il 30 giugno 2022;
- una seconda Dichiarazione, oltre il 30 giugno 2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima Dichiarazione (differimento totalmente privo di sostanza).
Unica esclusione prevista a tale adempimento per tutti quei contribuenti che abbiano già presentato la dichiarazione sostitutiva in sede di presentazione della comunicazione per l’accesso agli aiuti elencati nell’articolo 1 del decreto, per i quali il relativo modello includeva l’autodichiarazione, sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel citato articolo 1.
Veniamo al modello: esso si apre con le due autodichiarazioni, una per gli aiuti di cui alla Sezione 3.1 e una per gli aiuti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework, con il quale il contribuente deve dichiarare il rispetto dei massimali (diversi per gli aiuti concessi dal 1 marzo 2020 al 28 gennaio 2021 e successivamente a tale data) o, in caso di superamento, il riversamento dell’importo eccedente (ancora i codici tributo devono essere istituiti).
Successivamente si compone di quattro quadri dedicati rispettivamente:
- Quadro A, all’elencazione di tutti gli aiuti fruiti, con l’indicazione di quale sezione ai sensi del quale se ne è fruito e il periodo ammissibile;
- Quadro B, all’indicazione di tutte quelle imprese che, ai sensi della disciplina europea, sono definibili come “impresa unica” per le quali, lo ricordiamo, vale un unico limite;
- Quadro C, all’indicazione, in caso di fruizione degli aiuti di Stato riconosciuti ai fini dell’IMU, di ciascun comune ove sono situati gli immobili per i quali si è beneficiato di tali aiuti, indicando il codice catastale del comune e il numero dei predetti immobili;
- Quadro D, all’indicazione, laddove ci siano i presupposti, di quale sezione del Quadro Temporaneo all’interno della quale si desidera collocare la misura. Risulta possibile “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12 e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito. In tal caso, occorre:
- barrare entrambe le caselle “Sez. 3.1” e “Sez. 3.12” del quadro A;
- compilare la colonna 1 del quadro D indicando il codice dell’aiuto che si intende allocare in entrambe le Sezioni del Temporary Framework desunto dalla tabella Aiuti riportata nelle istruzioni;
- compilare i campi 2 e 4 del quadro D indicando, rispettivamente, l’importo della misura allocato nella Sezione 3.1 e quello allocato nella Sezione 3.12;
- compilare i campi 3 e 5 del quadro D indicando la quota degli importi già riportati nei campi 2 e 4 che sono stati eventualmente dichiarati nel prospetto degli aiuti di Stato del modello REDDITI/IRAP 2021, relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.
In tale ultimo caso, il modello dovrà necessariamente essere presentato, anche qualora il contribuente abbia già comunicato gli aiuti con un’autodichiarazione presentata in occasione di un altro aiuto fruito; infatti, è sempre obbligatorio presentare la dichiarazione quando:
- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.
Quanto alle modalità di presentazione, il modello potrà essere inviato esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato mediante:
- a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- b) i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.