Possibili modifiche agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale 2022, applicabili al periodo di imposta 2021. Gli ISA sono stati approvati con decreto 21 marzo 2022, pubblicato solo ieri in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.88 del 14 aprile 2022), eppure qualcosa potrebbe ancora cambiare. È quanto emerge dalle anticipazioni trapelate con riferimento alla riunione della commissione degli esperti tenutasi il 7 aprile 2022, nel corso della quale, alla luce dell’analisi dei dati emergenti dal vasto archivio di informazioni a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e dell’amministrazione finanziaria in senso ampio, si sarebbe preso atto del perdurare – anche nel 2021 – della crisi economica conseguente alle misure restrittive imposte a contenimento della pandemia da Covid-19. Per tale ragione, con un decreto di prossima emanazione, dovrebbero trovare spazio nuove cause di inapplicabilità degli ISA, oltre che essere rivisti numerosi indicatori di affidabilità.
Come ricorderemo, un primo approccio agli ISA 2022 era avvenuto a seguito dell’emanazione da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del Provvedimento prot. n. 29368/2022 del 31 gennaio 2022, emanato nel rispetto di quanto previsto comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017.
In tale sede erano stati individuati i dati economici, contabili e strutturali che dovranno essere dichiarati da parte dei contribuenti ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021, ed emanate le istruzioni generali di compilazione, nonché le istruzioni specifiche relative al quadro A (personale), ai quadri F e H (aspetti contabili); altresì era stato fissato il contenuto dei diversi modelli con i quali i contribuenti saranno chiamati a confrontarsi.
In tale occasione erano emerse quelle che erano le cause di esclusione previste per l’esercizio 2021, che rispetto a quelle che erano state concesse a valere sul 2020 erano risultate decisamente meno ampie; secondo il summenzionato Provvedimento, infatti, soffermandoci sulle cause di esclusione “straordinarie” connesse all’emergenza da Covid 19, per gli ISA 2022 l’unica “causa di inapplicabilità Covid” prevista sarebbe stata quella dell’aver subito nel periodo d’imposta 2021, rispetto al periodo d’imposta 2019, una diminuzione di almeno il 33 per cento dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Secondo quanto previsto nello scorso mese di gennaio per l’anno 2021 non sarebbero più utilizzabili due cause di non applicabilità connesse all’emergenza Covid-19 che invece erano previste per il 2020, ovvero quella connessa all’aver aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, e quella relativa all’esercizio in via prevalente di un’attività rientrante tra quelle specificatamente individuate in un lungo elenco accluso alle istruzioni di compilazione, attività che corrispondevano a quelle maggiormente interessate dalle misure restrittive.
La medesima impostazione si ritrova nel decreto del 21 marzo 2022 appena pubblicato, tuttavia, come si è detto, qualcosa potrebbe ancora cambiare.
Parrebbe infatti che si stia per prendere ufficialmente atto che la crisi economica conseguente al Covid-19 abbia inciso in maniera profonda anche nel 2021, tanto da rendere necessaria una rivisitazione di numerosi indicatori di affidabilità fiscale, nonché opportuna l’introduzione, o reintroduzione – seppure con criteri in parte modificati – di ulteriori cause di inapplicabilità.
Alla riduzione dei ricavi nel 2021, rispetto al 2019, di almeno il 33%, dovrebbero pertanto venire nuovamente affiancate due ulteriori cause di inapplicabilità (intese come obbligo di compilazione del modello ISA ma irrilevanza dell’esito, sia pro-contribuente, ma anche, purtroppo, in termini di impossibilità di far valere l’eventuale regime premiale):
- l’esclusione specifica di codici ATECO che corrispondono alle attività per le quali è stata riscontrato a livello nazionale un calo delle operazioni attive, nel 2021 rispetto al 2019, di oltre il 33%. Per i codici ATECO che saranno analiticamente individuati, pertanto, non sarà necessario dimostrare alcun calo specifico in ordine alla situazione del singolo contribuente; sarà l’esercizio in via prevalente di un’attività rientrante tra quelle che saranno individuate a determinare, automaticamente, l’esclusione dall’applicazione dagli ISA, similarmente a quanto era già previsto l’anno scorso. Tuttavia, si parla di soli 29 codici ATECO, di conseguenza la portata dell’esclusione sarà decisamente più limitata rispetto al passato, e richiederà ancora una volta di andare ad analizzare singolarmente la situazione di ciascun contribuente al fine di comprendere se questi sarà assoggettato o meno all’esito degli indicatori.
- gli ISA saranno inoltre inapplicabili, sempre stante alle anticipazioni emerse in sede di commissione degli esperti, per i contribuenti che hanno aperto la partita IVA nel 2019. Si presti tuttavia attenzione al fatto che mentre l’anno scorso era sufficiente l’avvenuta apertura della partita IVA nel 2019 per rientrare nella causa di esclusione, per quanto riguarda il 2021 sarà anche necessario essere incorsi in un calo dei ricavi o compensi di almeno il 33% nel 2021 rispetto al 2020. Con riferimento a quest’ultima possibilità si osserva che, nell’impossibilità di confrontare il 2021 con il 2019, come previsto per la generalità dei contribuenti – impossibilità che deriva appunto dalla circostanza che la partita IVA sia stata aperta nel corso del 2019 – pare si voglia fare ricorso a questo curioso escamotage che vede messi a confronto non il 2021 con il 2019, bensì il 2021 con il 2020. Curioso tanto più se si ripensa al recente passato, che ha visto l’anno 2021 essere certamente penalizzato dal Covid-19, ma sempre meno, o quanto meno in egual misura, rispetto al 2020, anno che dalla pandemia è stato completamente stravolto sin a partire dai primi mesi dell’anno. Di fatto, sarà particolarmente difficile rispettare il richiesto calo dei ricavi se si debbono mettere a confronto due annualità ugualmente martoriate dal punto di vista economico. Non a caso, sul punto non vi è stato un accordo unanime, posto che ad essere richiesto era il mantenimento della causa di inapplicabilità nella medesima formulazione prevista l’anno scorso, ovvero senza necessità di dimostrare alcun calo, essendo sufficiente l’aver aperto la posizione nel 2019.
Sta di fatto che a breve il tutto dovrebbe essere definito e formalizzato, e pertanto dovremmo poter essere in grado di verificare quali misure saranno effettivamente assunte, toccando con mano quello che dovrebbe essere il quadro definitivo delle cause di esclusione e di inapplicabilità degli ISA che, da qui a poco, dovremmo affrontare in sede di Redditi 2022 con riferimento all’esercizio 2021.
Con la definizione di questi ultimi dettagli, inoltre, dovrebbe essere rilasciato anche il motore di calcolo, grazie al quale potremo verificare se l’annunciata revisione degli indicatori, effettuata nell’ottica di tenere conto delle straordinaria situazione economica perdurante nel 2021, in ragione della quale l’amministrazione ha inteso riformulare le proprie pretese, sia stata effettivamente effettuata, oppure se, come già capitato l’anno scorso, ci si dovrà confrontare con contribuenti che non rientrano in alcuna delle cause di esclusione previste e che, al tempo stesso, parrebbero essersi trasformati improvvisamente in pessimi contribuenti, mentre si tratta solo soggetti la cui attività è stata (e resta tutt’ora) danneggiata dalla pandemia e dalle misure, spesso difficilmente comprensibili, che nel tempo sono state assunte a contenimento della stessa.