Cessione del credito: proroga parziale e poker di possibilità

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Nell’ambito dei lavori parlamentari di conversione in Legge del Decreto dedicato al contenimento dei costi energetici, Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17, arrivano interessanti novità in tema di cessione dei crediti d’imposta di cui all’articolo 121 del DL Rilancio. Con la proposta emendativa 28.04, approvata al vaglio delle Commissioni riunite VIII-X della Camera dei Deputati, vengono inseriti nel decreto legge oggetto di conversione gli articoli 29-bis e 29-ter, rispettivamente dedicati all’innalzamento del numero dei trasferimenti dei crediti d’imposta e alla proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti IRES e partite IVA.

La prima disposizione prevede, sia nei casi di cessione del credito che di sconto sul corrispettivo, che le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che abbiano esaurito il numero delle possibili cessioni a loro disposizione secondo la normativa in vigore, sia loro consentita una ulteriore possibilità di cessione a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. In altri termini una cessione extra a favore delle sole banche.

In questo caso, tuttavia, esercitando la quarta possibilità di trasferimento, il cedente sarà in ogni caso responsabile solidalmente per il recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorata degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ferma restando l’eventuale ulteriore responsabilità solidale in capo ad altro soggetto prevista nei casi di concorso in violazione ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le predette disposizioni si applicheranno alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 i cui crediti a partire dalla medesima data, ricordiamolo, non potranno essere oggetto di cessione frazionata.

La seconda disposizione, invece, differisce per i soggetti IRES e partite IVA il termine per la comunicazione dell’opzione di cui all’articolo 121 del DL Rilancio. In particolare, ma solo per tali soggetti, al fine consentire l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all’articolo 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’anno 2022, i soggetti IRES e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, anche successivamente al termine ordinario, che quest’anno coincide con il 29 aprile 2022, ma comunque entro il 15 ottobre 2022.

L’inserimento dell’articolo 29-ter lascia sinceramente interdetti. Non si comprende il senso di una proroga parziale, che riguarda solo alcuni soggetti, quando i problemi in tema di cessione del credito sono comuni a tutti i contribuenti. La tecnica utilizzata, inoltre, non dissolve il dubbio se la proroga al 15 ottobre 2022 per l’esercizio delle opzioni relative alle spese sostenute nel 2021, prevista esclusivamente a favore dei soggetti IRES e partite IVA, riguardi esclusivamente quelle sostenute nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione ovvero, più genericamente, qualsivoglia tipologia di spesa sostenuta da un soggetto che sia, al contempo, titolare di una partita iva.

Nel mentre verranno meglio definite le nuovi disposizioni in commento, sempre in tema di detrazioni del comparto edilizio, il governo annuncia il raggiungimento dell’accordo, da formalizzare in un provvedimento di prossima emanazione, mediante il quale verra prorogato di qualche mese il termine del 30 giugno 2022 rilevante per il raggiungimento della soglia del 30% per gli interventi aventi ad oggetto le unità unifamiliari.