La Sogei va in tilt, e con lei contribuenti e consulenti

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Nel pomeriggio del secondo giorno di black-out dei sistemi informativi dell’Agenzia delle Entrate, quando la pazienza di contribuenti e consulenti aveva ormai decisamente raggiunto il limite, con uno scarno comunicato stampa la Sogei S.p.A ha finalmente “lanciato un segnale di fumo”.
D’altra parte, non vi erano alternative, visto che non vi era altro modo di comunicare, dato che tutto il sistema informatico è saltato. Ci verrà perdonata l’ironia, ma dopo due giornate come quelle trascorse a pigiare compulsivamente la tastiera nella speranza di poter accedere a Fatture e Corrispettivi, Cassetto Fiscale, funzionalità di trasmissioni telematiche e quant’altro, non possiamo fare altro che prenderla con filosofia, traendo un sospiro di sollievo visto che, come era inevitabile che accadesse, con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sarà dato atto dell’irregolare funzionamento di tutte le piattaforme telematiche del Fisco.

Tale provvedimento disporrà la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza, nonché dei termini di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento delle piattaforme informatiche.

Nell’attesa del Provvedimento, e nella tranquillità della certezza che tale Provvedimento verrà emanato, vale comunque la pena ricordare che, seppure le scadenze siano oltremodo frenetiche, spesso non è necessario farsi cogliere dal panico al primo disservizio (cui ormai, purtroppo, ci stiamo sempre di più abituando).

Con riferimento al cosiddetto “fisco elettronico”, ad esempio, giova ricordare che per la trasmissione telematica delle e-fatture vi sono 12 giorni di tempo dalla data di emissione della fattura immediata. Decorso inutilmente tale termine, se la mancata trasmissione non ha inciso sulla corretta determinazione dell’IVA (ovvero se la fattura viene trasmessa tardivamente, ma entro il termine previsto per la liquidazione IVA), la sanzione dovuta non è quella ordinaria del 90% dell’IVA con un minimo di 500 euro, bensì una sanzione in misura fissa, da 250 a 2.000 euro, ulteriormente ridotta grazie al ravvedimento operoso. Aspetto che, nel caso specifico, non dovrebbe comunque interessare, posto che l’impossibilità di trasmettere le fatture non è dipesa da una mancanza del contribuente. Tuttavia, si raccomanda di verificare, quando i servizi torneranno operativi, che tutte le fatture trasmesse e rimaste nel limbo risultino poi effettivamente inviate e consegnate alla controparte, oltre che, ovviamente, di trasmettere quelle che non è stato possibile inviare del tutto.

Discorso similare vale per i corrispettivi telematici: per la trasmissione vi sono 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. In questo caso, quindi, i registratori telematici dovrebbero aver preso atto del fallimento nell’invio dei dati, e reiterare la trasmissione fino ad ottenere esito positivo, e si ritiene che i disservizi saranno in tempo utile da non far superare tale termine. Tuttavia, anche in questo caso è altamente consigliabile andare a verificare in Fatture e Corrispettivi che il tutto sia andato a buon fine. Discorso diverso per chi utilizza il “Documento Commerciale On Line”, che non prevede la possibilità di trasmettere dati con data diversa da quella di inserimento; in questi casi, infatti, non è stato proprio possibile emettere documento commerciale, e si ritiene ragionevole che la questione possa considerarsi superata con la tenuta di un equivalente di quello che era il registro dei corrispettivi di emergenza in uso quando ancora vi era il misuratore fiscale e la successiva corretta contabilizzazione dei corrispettivi.

Nessun rimedio, purtroppo, per i contribuenti che non siano riusciti a trasmettere la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Legge Rilancio relative alle detrazioni spettanti per gli interventi agevolati ai fini del superbonus, di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, nella speranza di rendere disponibili al cessionario i relativi crediti a partire dal 10 aprile 2022.

Il provvedimento di irregolare funzionamento che verrà emanato ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Legge 21 giugno 1961, n. 498 non è tale da risolvere il problema. Questa soluzione, applicabile qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, consente di prorogare, fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale, i termini di prescrizione e di decadenza, nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario scadenti, appunto, durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento.

Si tratta di una soluzione utile in caso di decadenza o, semplicemente, sotto il profilo sanzionatorio delle violazione compiute a causa di forza maggiore, ma risulta assolutamente insufficiente per i ritardi indotti nelle comunicazioni utili alla cessione del credito. In questo caso, infatti, il provvedimento non sarà tale da stravolgere il sistema secondo il quale il credito d’imposta può essere fruito, anche a seguito di successiva cessione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, ma solo a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione certificata dalla ricevuta di avvenuta trasmissione. Ne consegue che i crediti la cui comunicazione non sia stata trasmessa entro il 31 marzo a causa delle interruzioni del sistema, o sia ancora vacante, saranno resi disponibili al cessionario con un mese di ritardo. In questo caso più che un provvedimento che disponga il differimento dei termini sarebbe stata necessaria una macchina del tempo.