Fiscal Focus pensa al momento in cui saremo finalmente FUORI DAL CO-VID e come ha fatto in piena pandemia, intende continuare ad essere un punto di riferimento.
Con FUORI DAL CO-VID vogliamo accompagnare i colleghi nella riscoperta di tutte quelle procedure che in fase pandemica sono state emergenziali e adesso torneranno piano piano ad essere ordinarie.
Oggi parliamo di lavoratori fragili: cosa accadrà al termine dello stato d’emergenza?
Premesso che la proroga delle tutele previste per i lavoratori c.d. fragili scade il 31 marzo 2022 e quindi al termine dello stato di emergenza (al netto delle eventuali disposizioni dei medici competenti a seguito d’accertamento di momentanea inidoneità alla prestazione lavorativa in presenza), riteniamo utile, attraverso questo contributo, percorrere quantomeno i penultimi “step” di quella che possiamo definire, ironicamente, la grande storia infinita dei lavoratori più “delicati” (quelli per i quali si sarebbe dovuta porre maggiore attenzione e precedenza nelle previsioni normative) che ha prodotto nell’ultimo biennio, proroghe su proroghe, concesse però sempre tardivamente.
Di seguito una breve analisi:
L’articolo 2-ter del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, inserito, in sede di conversione, della legge 24 settembre 2021, n. 133, aveva apportato modifiche alla disciplina inerente ai lavoratori fragili (di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i.) postergando al 31 dicembre 2021 la scadenza per il riconoscimento delle tutele, per i lavoratori in possesso della specifica certificazione sanitaria e che non potevano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, equiparando, ancora una volta, il periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, con la conseguente erogazione della prestazione economica e il correlato accredito della contribuzione figurativa per gli assicurati aventi diritto alla tutela della malattia del settore privato.
A seguire e specificatamente con decreto legge del 24 dicembre 2021, n. 221 (comma 1 dell’articolo 17), è stata concessa la proroga, al 28 febbraio 2022, delle sole disposizioni inerenti la modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, di cui al comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto legge n. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (lavoro agile per i soggetti fragili anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento).
Successivamente, in sede di conversione del decreto legge n. 221/2021, la legge 18 febbraio 2022, n. 11, ha modificato ulteriormente l’articolo 17 del medesimo decreto legge prevedendo la proroga al 31 marzo 2022 delle disposizioni contenute, sia nel comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto legge n. 18/2020, inerente, come anticipato, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, che del comma 2, del medesimo articolo 26, relativo all’equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica, come per ultimo confermato dal messaggio INPS n. 1349 del 24 marzo 2022.
Orbene, dal 01 aprile 2022, i lavoratori fragili non avranno più il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, stabilito dal comma 2 bis, articolo 26 del decreto legge n. 18/2020 e s.m.i, contestualmente, gli stessi, non potranno più fruire della malattia equiparata a ricovero ospedaliero per immunodepressione, come indicata al comma 2, articolo 26 del medesimo decreto.
Rimane però possibile, su decisione unilaterale del datore di lavoro, utilizzare la proroga al 30 giugno 2022 dello smart working semplificato fissata dal decreto legge 24 marzo 2022 n. 24, art. 10, all. “B”.
Stante quanto sopra, il datore di lavoro potrà decidere autonomamente se far proseguire o meno la prestazione lavorativa agile ai dipendenti che hanno avuto necessità di distanziamento dai locali aziendali, in quest’ultimo biennio, perché affetti da patologie che li rendono maggiormente vulnerabili ai virus.
In alternativa, l’obbligo di prestazione lavorativa in modalità agile potrà essere disposto dal medico competente, a seguito di preventivo accertamento sanitario (sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anch’essa prorogata al 30 giugno 2022 con decreto legge n. 24/2022), atto alla verifica dell’inidoneità alla prestazione lavorativa in presenza, per i lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio in quanto affetti da “patologie croniche e con particolare connotazione di gravità” (per l’individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita, si rimanda al decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022).
Si ritiene utile, infine, ricordare che rimane invece invariata, per le aziende, l’attesa del rimborso delle indennità di malattia e carenza, anticipate già da un biennio, per conto dello Stato, ai lavoratori fragili e per le quali non sembrano ad oggi esserci notizie in merito.