La materia delle perdite conseguite nell’ambito del reddito d’impresa e le conseguenti possibilità di utilizzazione sono al crocevia di numerose novità. La modifica della disciplina del riporto delle perdite da parte dei soggetti IRPEF nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa, sia per le imprese individuali (anche minori) che per le società di persone, si affianca a novità, meno recenti, di altrettanto rilievo.
L’articolo 1, comma 23, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, riformulando l’articolo 8 del TUIR prevede che le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all’80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in essi.
La nuova disposizione, che trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, prevede un regime transitorio per gli esercenti attività di impresa commerciale ai sensi dell’articolo 66 del TUIR. Per i soggetti in contabilità semplificata, infatti:
- le perdite del periodo d’imposta 2017 sono computate in diminuzione nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore a 40 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi; nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
- le perdite del periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40 per cento e al 60 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
- le perdite del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
Orbene, la predetta novità apre ai soggetti in contabilità semplificata le opportunità offerte dall’articolo 42, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 in tema di scomputo delle perdite nell’ambito dell’attività di accertamento. Sotto tale profilo l’odierna normativa, oltre al computo in diminuzione dei maggiori imponibili delle perdite relative al periodo d’imposta oggetto di accertamento fino a concorrenza del loro importo, consente sul residuo, su richiesta del contribuente (modello IPEA), l’eventuale computo in diminuzione delle perdite pregresse non utilizzate, sempre fino a concorrenza del loro importo.
Tale possibilità, riconosciuta anche in sede di accertamento con adesione, si riferisce alle perdite pregresse, ovvero quelle che erano utilizzabili alla data di chiusura del periodo d’imposta oggetto di accertamento ai sensi dell’articolo 8 e dell’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Non rilevano, invece, le perdite eventualmente realizzate nei periodi d’imposta successivi a quello oggetto di rettifica.
In tutta evidenza ne consegue come l’apertura alla riportabilità delle perdite per le imprese minori di cui all’articolo 66 del TUIR, prima espressamente negata, consentirà a decorrere sugli accertamenti relativi al periodo di imposta 2021 la concreta possibilità di esercitare la facoltà inizialmente riconosciuta dal Legislatore ai soli soggetti in contabilità ordinaria. Non essendo più rilevabili differenze di trattamento fra soggetti in contabilità ordinaria e quelli in regime semplificato, l’impresa di cui all’articolo 66 del TUIR entra, a tutti gli effetti, fra i soggetti cui lo scomputo delle perdite pregresse è consentito, anche in sede di accertamento.
Le regole restano le medesime. Mentre lo scomputo delle perdite del periodo oggetto di accertamento è automatico, traducendosi in un disconoscimento delle perdita medesima in ragione del maggiore imponibile, l’utilizzo delle perdite pregresse è condizionato alla presentazione per via telematica del modello IPEA entro il termine per la proposizione del ricorso ovvero nel corso del contraddittorio instaurato con l’ufficio, nell’ipotesi di accertamento con adesione ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997. In entrambi i casi a seguito della presentazione dell’istanza il termine per l’impugnazione dell’atto è sospeso per un periodo di sessanta giorni.