L’art. 1, co. 16-19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha esteso, fermo restando il possesso dei requisiti e di alcune specifiche condizioni, la misura agevolativa introdotta dall’art. 4, co. 8-11, legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha previsto un’agevolazione contributiva per l’assunzione di:
- lavoratrici donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
L’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, in via sperimentale, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Anche se la norma porta ad escludere la fruizione del beneficio per le assunzioni a tempo determinato, in quanto richiama espressamente i commi da 9 a 11 dell’articolo 4 della legge n. 92/2012 e non anche il comma 8 che estende la misura ai contratti a tempo determinato, l’Inps ha precisato che, in ragione di una lettura organica della disciplina, occorre considerare anche quanto espressamente previsto dall’art. 4, co. 8, della legge n. 92/2012, in quanto richiamata dai commi successivi disciplinanti l’incentivo. Pertanto, secondo la norma -l’incentivo in esame spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo la “lettura organica dell’Inps” – spetta anche per i contratti a tempo determinato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Quanto alla misura dell’incentivo, la norma, richiamando l’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 non fa alcun espresso riferimento ai premi e contributi dovuti all’Inail.
A determinare che la misura dell’incentivo legato all’art.4 della legge 92/2012 si potesse applicare anche ai premi Inail è il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che, con la circolare n. 34 del 25 luglio 2013, sulla base di un conforme parere della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali ed Assicurative e del Ministero dell’Economia e della Finanze, ritiene che i benefici in questione siano riferibili non soltanto ai contributi sociali dovuti all’Inps, bensì anche ai premi assicurativi dovuti all’Inail.
Pertanto, anche quando poi si trattò di determinare la misura dell’incentivo riferita al biennio 2021/2022 l’Inps, con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, rinviava a quanto già previstocon riferimento all’agevolazione di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11 (e non più da 9 a 11), della legge n. 92/2012 e nella circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 34/2013, assoggettando dunque l’incentivo anche ai premi Inail.
Passano pochi mesi e la questione si complica, con il Messaggio n° 1421 del 6 aprile 2021 l’Istituto fa un passo indietro, ricorda che con riferimento ai premi dovuti all’INAIL, aveva si fornito precise indicazioni dando esito positivo, ma a sua discolpa chiama in causa il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tuttavia, solo con questo messaggio, rende noto che, riguardo all’applicazione della nuova agevolazione di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge di Bilancio 2021, per quanto attiene ai profili in materia assicurativa, occorre fare riferimento alle comunicazioni di competenza dell’INAIL che, a quella data, non erano ancora stati forniti.
Occorrerà attendere il 29 dicembre 2021, quasi dodici mesi dall’introduzione della previsione normativa, per leggere, all’interno delle istruzioni dell’Inail, al punto 9.1 che, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, detta disposizione non si applica all’Inail e che l’esonero si riferisce alla sola contribuzione Inps con esclusione quindi dei premi assicurativi. A margine di queste istruzioni possiamo leggere la ragione dell’esclusione dei premi dovuti all’Inail, che trova la sua “fondatezza normativa” all’interno del Dossier pubblicato tra gli atti parlamentari riguardanti la legge di bilancio 2021,nel quale è precisato che “…il suddetto sgravio – che è previsto in via strutturale limitatamente alle assunzioni di donne rientranti in determinate categorie dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della L. 92/2012 – è riconosciuto in via sperimentale per le assunzioni di donne effettuate nel suddetto arco temporale, nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL…”.
Da questa analisi possiamo trarre la seguente conclusione: il risultato di una norma incompleta si traduce nella pratica in:
- una circolare del Ministero;
- un conforme parere della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali ed Assicurative e del Ministero dell’Economia e della Finanze;
- una circolare dell’Inps;
- una lettura organica da parte dell’Inps:
- un messaggio di smentita regalatoci sempre dall’Inps;
- una comunicazione contenente le istruzioni per la gestione dell’Autoliquidazione da parte dell’Inail;
- un Dossier pubblicato tra gli atti parlamentari.
In assenza di ulteriori pareri in merito, possiamo, forse, dichiarare finalmente conclusa la questione dell’assetto agevolativo delle assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel biennio 2021/2022.