Superbonus: i primi chiarimenti aprono a nuovi dubbi

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Le risposte dell’Amministrazione Finanziaria ai quesiti degli esperti avanzate nel corso dell’evento annuale di ItaliaOggi non si mostrano del tutto risolutive rispetto alle problematiche emerse nel corso degli ultimi mesi. In alcuni casi, addirittura, rischiano di indurre ulteriore confusione.

Per la prima volta l’Agenzia delle Entrate affronta il tema della detraibilità del visto di conformità e dell’attestazione richiesta per la cessione del credito e lo sconto sul corrispettivo dei bonus ordinari. Ripercorrendo l’evoluzione della norma, l’Amministrazione Finanziaria afferma che il visto di conformità previsto dall’articolo 121, comma 1-ter, del DL Rilancio è il medesimo previsto ai fini del Superbonus. La norma di riferimento, in entrambi i casi, è l’articolo 35 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Matrice comune anche per l’asseverazione della congruità dei prezzi, riconducibile all’articolo 119, comma 13-bis, del medesimo DL Rilancio.

Il tema della detraibilità era stato risolto con la prima emanazione del DL n. 157/2021, ove il legislatore aveva colmato l’originaria dimenticanza prevedendo per il visto di conformità e l’asseverazione della congruità dei prezzi la piena detraibilità, come avviene per il Superbonus ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del DL Rilancio. La predetta disposizione, tuttavia, non risolveva il tema della detraibilità del visto avente ad oggetto le spese sostenute nel periodo ricompreso dal 12 novembre al 31 dicembre 2021, né la detraibilità dell’onorario sostenuto nel medesimo periodo transitorio per la sua apposizione.

Da una prima lettura l’Amministrazione Finanziaria sembra seguire una parabola innovativa, tesa verso una generalizzata detraibilità degli oneri strumentali, perché giustificata dalla sovrapposizione sostanziale degli adempimenti effettuati. Un’infatuazione che dura poco. L’Agenzia delle Entrate, nell’affermare che la detrazione spetta comunque per le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, indipendentemente dal periodo di sostenimento delle spese certificate, nulla aggiunge in merito alla detraibilità degli oneri sostenuti nel periodo ricompreso dal 12 novembre al 31 dicembre 2021 per tali adempimenti strumentali.

Sorprende la successiva risposta con riferimento alla natura dell’edificio sul quale vengono eseguiti degli interventi trainanti. Questo è il caso, piuttosto diffuso, dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e con ingresso autonomo collocata all’interno di un edificio condominiale.
Aprendo una terza via rispetto a quanto era stato affermato fino ad oggi, l’Amministrazione Finanziaria dispone che il soggetto che possieda un’unità funzionalmente indipendente e con accesso autonomo nell’ambito di un condominio ha la possibilità di effettuare, alternativamente, l’intervento agevolabile o come condomìno sull’intero edificio, se le opere sono deliberate dalla relativa assemblea, ovvero come proprietario della singola unità immobiliare purché questa, ribadiamolo, sia funzionalmente indipendente e dotata di un accesso autonomo.

L’ultima indicazione sconfessa l’ormai nota risposta all’interpello n. 665 del 2021 con la quale la stessa Amministrazione Finanziaria aveva affermato, senza mezzi termini, che la sussistenza dei requisiti dell’autonomia funzionale e della presenza di accesso autonomo dall’esterno rileva al solo fine di identificare le unità immobiliari unifamiliari o le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari, ma non rileva, “ovviamente”, ai fini dell’individuazione degli edifici in condominio o composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Visto l’ultimo chiarimento, tale disposizione tanto ovvia non era. La risposta dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti degli esperti, aprendo alla libera scelta del contribuente nel caso in cui l’intervento può essere tecnicamente riconducibile a due distinte fattispecie, pone un problema ancora più grande. Tale scelta, infatti, ha delle conseguenze dirette ai fini della corretta individuazione del periodo di vigenza. Qualora si optasse per l’unità immobiliare funzionalmente indipendente l’intervento dovrebbe essere completato entro il 30 giugno 2022, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. Termine ben più ampio nel caso di riconfigurazione condominiale dove l’aliquota al 110 per cento verrà riconosciuta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

Evidentemente quest’ultima indicazione offerta dall’Amministrazione Finanziaria non può essere una soluzione. Variando plafond, adempimenti e periodo di vigenza la scelta del contribuente rischia di cadere, prima nella discrezionalità, poi nell’opportunità.

Di rilievo, infine, la risposta relativa al caso di un immobile abitativo locato per uso imprenditoriale sul quale il proprietario intende effettuare degli interventi rilevanti ai fini del Superbonus. Secondo un criterio sostanziale, questa volta condivisibile, l’Amministrazione Finanziaria afferma che, indipendentemente dalla classificazione catastale del bene, a rilevare sia l’effettiva destinazione. Ne consegue che, oltre agli immobili strumentali per natura, saranno esclusi gli immobili che, seppur classificati in una categoria catastale rientrante in quelle agevolate, siano effettivamente utilizzati per l’esercizio di un’attività di impresa, arte o professione, dal proprietario o, semplicemente, dal detentore dell’immobile, anche se diverso dal beneficiario.

Questa risposta distoglie i residui dubbi che emergevano in tutti i casi in cui l’abitazione del professionista o dell’imprenditore, specificatamente oggetto del recupero edilizio, fosse anche il suo domicilio fiscale ai fini dell’attività svolta. Rilevando il criterio sostanziale, il mantenimento della domiciliazione risulterà assolutamente ininfluente, a patto, tuttavia, che nell’immobile oggetto dell’intervento non venga svolta alcuna attività professionale o imprenditoriale, né l’immobile costituisca luogo in cui il professionista e l’imprenditore riceva i propri clienti.

Nel mentre arrivano i primi chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria, la Fondazione Nazionale dei commercialisti ha pubblicato tre nuove check list per Ecobonus ordinario, Sismabonus ordinario e Ristrutturazione edilizie agevolate ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR.