Quale periodo di vigenza per le “case antisismiche”?

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Le detrazioni di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del DL n. 63 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, costituiscono l’asse portate dell’impianto normativo sul quale si sviluppa il Superbonus. Tutte, nessuna esclusa, secondo un comune periodo di vigenza.

Per rinvio normativo, sin dall’origine, il Legislatore ha inteso estendere, senza distinzioni di sorta, l’aliquota maggiorata a tutte le spese rilevanti ai fini Sisma-bonus sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Tali termini, successivamente estesi al 30 giugno 2022 dalla Legge n. 178 del 2020, sono stati nuovamente delineati dall’odierno comma 8-bis dell’articolo 119 del DL n. 34 del 2020, come modificato dalla Legge n. 234 del 2021.

Questa volta il Legislatore, invece di modificare i commi 1 e 4 che, rispettivamente, definiscono il periodo di vigenza per l’Eco-bonus e il Sisma-bonus maggiorati al 110 per cento, continua sulla strada di un incomprensibile doppio binario. Da un lato, come se nulla fosse accaduto, conferma il periodo di vigenza “ordinario”, che ricomprende le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, dall’altro, con il nuovo comma 8-bis, prevede periodi di vigenza differenziati, non più sulla base della tipologia di intervento, ma dei soggetti che di volta in volta lo effettuano.

Sotto tale profilo la novella legislativa individua tre distinti periodi di vigenza: il primo, relativo ai condomini e alle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), fissato, benché con aliquote differenziate, al 31 dicembre 2025; il secondo, previsto per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), condizionato al raggiungimento, al 30 giugno 2022, di uno stato di avanzamento lavori complessivo almeno pari al 30%; il terzo dedicato alle fattispecie residuali di cui alle lettere c) e d), relative agli istituti autonomi case popolari e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Tuttavia a differenza delle formulazioni del passato quando, al verificarsi di determinate condizioni, rappresentava una deroga all’ordinario periodo di vigenza, l’odierna versione del comma 8-bis ridisegna l’orizzonte temporale del Superbonus. Un disegno tale da abrogare implicitamente il periodo “ordinario” di vigenza fissato dai commi 1 e 4 per gli interventi eseguiti dai soggetti di cui al comma 9, lettere a), b), c) e d).

Nei casi prospettati, in particolare, nessuna detrazione prevista dall’articolo 119 del DL n. 34 del 2020 dovrebbe fare eccezione al nuovo periodo di vigenza fissato dal comma 8-bis. Nemmeno l’agevolazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies, del DL n. 63 del 2013, in tema di Sisma-bonus per l’acquisto di case antisismiche. La predetta agevolazione, parametrata al prezzo della singola unità immobiliare come risultante dall’atto pubblico di compravendita, è riconosciuta per l’acquisto di unità immobiliari risultanti da interventi edilizi dai quali derivi una riduzione del rischio sismico di almeno una classe, effettuati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

A differenza delle altre agevolazioni, calcolate sulla spesa sostenuta dal contribuente, quella in commento è la trasposizione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del DL n. 63 del 2013, proprie degli interventi di miglioramento sismico diversi da quelli effettuati su parti comuni dell’edificio, al differente caso in cui, a parità di risultato, la spesa sia stata sostenuta dall’impresa esecutrice dei lavori e poi ribaltata sul contribuente sotto forma di corrispettivo. Tanto dovrebbe essere sufficiente per affermare che la detrazione per l’acquisto di case antisismiche non è altro che la detrazioni di cui al comma 1-quater, normalmente riconosciuta alla persona fisica che sostiene direttamente le spese relative all’intervento, al caso di demolizione e ricostruzione dell’intero edificio a cura dell’impresa esecutrice dei lavori.

Orbene, non potendosi accettare disparità di trattamento, ove tutte le detrazioni Superbonus sono oggi accumunate da un unico periodo di vigenza comune, quello del nuovo comma 8 bis, differenziato esclusivamente sulla base della natura del soggetto che effettua i lavori, la detrazione per l’acquisto di case antisismiche non può che seguire le regole fissate per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche di cui all’articolo 119, comma 9, lettera b), ovvero coloro che ordinariamente sarebbe stati beneficiari della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del DL n. 63 del 2013. Ne consegue, pertanto, che qualora per l’intervento di demolizione e ricostruzione i lavori effettuati al 30 giugno siano almeno pari al 30% dell’intervento complessivo, il momento ultimo entro il quale stipulare il rogito di compravendita è il 31 dicembre 2022, ovvero il limite estremo del periodo di vigenza previsto per la fattispecie comma 1-quater del DL N. 63 del 2013, di cui il comma 1-septies ne costituisce una specie del genere.