Come l’assegno unico cambia la fiscalità di famiglia

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, anticipando la riforma fiscale ancora in fase di decantazione, ridisegna a titolo definitivo la fiscalità dei nuclei familiari. Una rivoluzione che va oltre la mera sostituzione degli assegni familiari, con immediate conseguenze operative dal punto di vista tributario, sin dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2022.

L’assegno unico costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e la composizione del nucleo familiare. L’assegno, in particolare, è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a a decorrere dal settimo mese di gravidanza, nonché per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età in presenza delle condizioni richieste dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230.

L’assegno unico non sostituisce semplicemente i tradizionali assegni familiari. Con la sua introduzione cambia la fiscalità dell’intera famiglia.
L’articolo 10 del predetto Decreto Legislativo, infatti, sfoltisce le detrazioni di cui all’articolo 12 del TUIR, modificando o abrogando le disposizioni precedentemente in vigore. A decorrere dal 1° marzo 2022 la detrazione prevista per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affiliati, verrà riconosciuta per i soli soggetti fiscalmente a carico di età pari o superiore a 21 anni, senza alcuna distinzione in ragione dell’età anagrafica, delle condizioni di salute o della presenza di ulteriori figli a carico. La detrazione, ove prevista, continuerà ad essere ripartita al 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo fra gli stessi, accordata al genitore che, fra i due, possiede un reddito complessivo di importo più elevato.

Sempre in tema di detrazioni per carichi di famiglia l’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 230 del 2021, inoltre, provvede all’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 12 del TUIR, disposizione che assegnava al nucleo familiare una detrazione di importo pari a 1.200 euro in presenza di almeno quattro figli a carico. Non cambia, invece, il tenore del successivo comma 2 e il primo periodo del comma 3 secondo i quali le detrazioni spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 (importo elevato a 4.000 euro per i figli di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 24 anni), e vengono riconosciute su base mensile, spettando dal mese in cui le condizioni previste si sono verificate e fino a quello in cui le stesse sono definitivamente cessate.

Senza fare un calcolo di convenienza, non è questa la sede, la prima conseguenza che l’introduzione dell’assegno unico avrà sui dichiarativi del periodo di imposta 2022 sarà quello di diminuire le detrazioni, venendo meno quelle previste per i figli di età inferiore ai 21 anni, e aumentare l’imposta netta dovuta dal contribuente che abbia uno o più figli fiscalmente a carico. Tale decurtazione, fra l’altro, avverrà anche nell’ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, il contribuente ometta di presentare la domanda di erogazione dell’assegno unico. Il taglio orizzontale della detrazione per i figli a carico di età inferiore al limite fissato non è condizionato alla richiesta dell’assegno universale.

Il legislatore, inoltre, nulla prevede in merito alla gestione degli acconti Irpef 2022 che, a parità delle altre condizioni reddituali, non saranno più sufficienti a coprire il saldo. Si colga che l’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro. L’acconto, in particolare, è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno precedente e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo (articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435): unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 103 euro; due rate, se l’acconto è pari o superiore a 103 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno, la seconda, pari al restante 60%, entro il 30 novembre. Per i soggetti ISA, invece, ai sensi dell’articolo 58 del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il versamento sarà previsto in due rate di pari importo.

Ne consegue che nel 2022, sempre a parità di condizioni, riducendosi le detrazioni per i figli a carico di età inferiore ai 21 anni, emergerà naturalmente un saldo Irpef per l’insufficienza degli acconti determinati sulla base delle detrazioni oggi cancellate. Aspetto che determinerà un maggiore saldo per il 2022 e, di conseguenza, maggiori acconti per il 2023. Movimenti finanziari da non sottovalutare.