Il bonus mezzogiorno, lo avevamo già anticipato, è stato riconfermato anche per il 2022 dall’art. 1 comma 175 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).
Fino a prima della nuova legge di bilancio, in particolare, il credito risultava già in vigore fino al 2022, tuttavia mancava il supporto normativo per legittimarne l’utilizzo, considerato che la precedente versione della L. 208/2015 faceva ancora riferimento alla vecchia Carta degli Aiuti a finalità regionale.
Con la decisione C(2021) 8655 final è stata approvata infatti la nuova Carta degli aiuti, la quale è intervenuta riscrivendo in parte la classificazione delle “zone a” e delle “zone c”. Più nello specifico, le “zone a” fanno riferimento a quelle regioni italiane che possiedono un PIL pro capite inferiore o pari al 75 % della media dell’UE-27 e soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE. Tali regioni, essendo considerabili aree più svantaggiate, hanno diritto ad un credito caratterizzato da aliquote maggiori rispetto alle c.d. “zone c”, le quali al contrario possedendo un PIL superiore al 75% della media dell’UE-27 hanno diritto ad un credito in una misura inferiore.
La riclassificazione operata dalla Carta degli aiuti e recepita dalla legge di bilancio ha incluso il Molise nelle regioni della “zona a” che dunque attualmente accoglie: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna (dal 2017). Rimane in “zona c” unicamente l’Abruzzo.
Il credito d’imposta è attribuito nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, come modificata dalla decisione C (2016) 5938 final del 23.9.2016. Pertanto:
- per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna, l’intensità massima dell’aiuto è pari al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese, al 25% per le grandi imprese;
- per la Regione Abruzzo l’intensità massima dell’aiuto a finalità regionale è pari al 30% per le piccole imprese, al 20% per le medie imprese, al 10% per le grandi imprese.
L’inclusione del Molise nel primo gruppo di regioni dovrebbe legittimarla ad applicare il credito nelle misure del 45/35/25% in luogo dei precedenti 30/20/10%, ciononostante è da evidenziare come la formulazione normativa non sia proprio chiarissima in tal senso. In particolare, l’attuale formulazione dell’art. 1 comma 175 della L. 234/2021 che ha modificato l’art. 1 co. 98 della L. 208/2015 riporta quanto segue:
“Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, fino al 31 dicembre 2022, è attribuito un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016.”
La norma riporta, come è evidente, il riferimento alla nuova Carta degli aiuti, tuttavia, nella parte finale relativa alla determinazione del credito si fa riferimento ancora alla vecchia Carta. Tale riferimento, ovviamente, è diretta conseguenza del fatto che la nuova Carta riporta delle intensità massime di aiuto maggiori rispetto alla precedenti e adottarne in toto il contenuto avrebbe comportato un aumento delle aliquote attualmente applicabili.
C’è tuttavia da notare che il riferimento alla vecchia Carta potrebbe comportare dei limiti procedurali rilevanti inducendo a pensare che, nonostante il Molise sia stato incluso nella nuova zona, considerato che ai sensi della vecchia carta esso poteva godere del credito nelle aliquote poc’anzi definite, ossia 30/20/10%, nulla cambi sostanzialmente con riferimento alle modalità di determinazione.
Sicuramente tale lettura rappresenta una lettura formale e non sostanziale del riferimento e ci auspichiamo che tale cambiamento venga confermato definitivamente dal provvedimento che dovrebbe essere rilasciato dall’Amministrazione Finanziaria sulla variazione del modello CIM che recepirà l’estensione al 2022 e la variazione di aliquota.