La sospensione dei termini per malattia o infortunio

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi da 927 a 944) ha introdotto per la prima volta, con una previsione completamente innovativa, la sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio.

La disposizione è stata già oggetto di un commento iniziale su questo quotidiano. Ora, rispetto al precedente intervento, saranno evidenziate ulteriori criticità che rendono la disposizione non completamente efficace. Lo sforzo compito dal legislatore è sicuramente apprezzabile, ma la norma dovrà essere migliorata sensibilmente per raggiungere le finalità manifestate sin dall’inizio.

L’attenzione, quindi si concentrerà solo su alcuni aspetti, in grado di “depotenziare” sensibilmente l’ambito applicativo della disciplina.

Preliminarmente deve essere ricordato come, ai sensi del comma 927, la disposizione trovi applicazione in caso di malattia del professionista o in casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni ai sensi dell’articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In questi casi, trova applicazione la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista.

In base ad un’interpretazione letterale del citato comma 927, che fa riferimento ai “casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro,” sembra che gli infortuni riconducibili alla “sfera privata” siano irrilevanti e non contemplati dalla disposizione in esame. In realtà questa limitazione della norma, viene immediatamente smentita, dal successivo comma 928 che così dispone: “Le disposizioni di cui al comma 927 si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro, e a tutte le malattie ancorché non collegate al lavoro”. È dunque evidente come la tecnica legislativa utilizzata determini non poche incertezze e renda più agevoli possibili errori.

In conseguenza dei predetti eventi, il cui verificarsi dovrà essere dimostrato e certificato “nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento”.

Dal punto di vista oggettivo, l’esimente dalla responsabilità trova applicazione esclusivamente per le prestazioni del professionista nei confronti del cliente. Invece, nessun esonero è applicabile qualora il ritardo abbia per oggetto un adempimento riguardante direttamente il professionista. Ad esempio, nel caso in cui si verifichino le condizioni che legittimino l’applicazione della norma, il professionista e il cliente saranno esonerati dalla responsabilità per il tardivo versamento dell’Irpef o la tardiva trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi. Invece, il professionista non potrà “invocare” l’applicazione della medesima disposizione qualora abbia omesso il versamento delle ritenute Irpef operate all’atto del pagamento delle retribuzioni in favore dei propri dipendenti.

Tale circostanza si desume dalla lettura del comma 934 che così prevede: “La sospensione dei termini tributari disposta ai sensi del comma 927 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare”.

La norma fa espressamente riferimento agli adempimenti a carico del cliente, quindi è evidente come la stessa non possa trovare applicazione per gli adempimenti propri del professionista. La medesima circostanza è confermata dalla necessaria esistenza di un mandato tra il professionista ed il proprio cliente.

La norma non fornisce alcuna specifica indicazione circa le modalità seguite all’atto del conferimento del mandato. Tuttavia, è evidente che la prestazione per la quale il professionista invoca l’esimente dalla responsabilità debba risultare espressamente dal mandato conferito. Al fine di evitare possibili contestazioni circa l’effettiva applicabilità della disposizione è necessario che il mandato conferito indichi nei dettagli le prestazioni poste a carico del professionista.

Ad esempio, se dal mandato non risulta che il versamento delle ritenute Irpef sulle retribuzioni debba essere effettuato dal professionista in nome e per conto del cliente, e il professionista, a causa di un infortunio abbia omesso il versamento, l’esimente non troverà applicazione. Ciò in quanto questo adempimento, sulla base del mandato, è rimasto a carico del cliente che avrebbe dovuto provvedere personalmente. Tuttavia, se dal mandato professionale risulta chiaramente che il professionista è stato incaricato di predisporre mensilmente le buste paga dei dipendenti con la comunicazione delle ritenute Irpef da versare, è evidente che la mancata comunicazione delle imposte non consentirà al cliente di procedere autonomamente all’assolvimento dell’obbligo tributario. In questo caso, quindi, potrà essere invocata l’esimente. Tuttavia, è necessario che il mandato sia predisposto con precisione indicando nei dettagli le prestazioni poste a carico del professionista che potrebbero anche avere riflessi sugli adempimenti posti a carico del cliente.