L’anno 2021, è da riconoscerlo, non ha smesso di rivelarsi un anno “sorprendente” fino alla fine, tanto che il 31 dicembre (avete capito bene, proprio l’ultimo dell’anno) è stato rilasciato da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con la Circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 il chiarimento tanto atteso circa il discusso tema della cumulabilità tra le agevolazioni rientranti nel PNRR e le altre agevolazioni nazionali che già era stato affrontato con la circolare n. 21 del 14 ottobre.
Ricordiamo che in quell’occasione il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva esplicitato un divieto assoluto per tutte le agevolazioni rientranti nel PNRR, ossia il divieto del c.d. doppio finanziamento. In pratica, come richiesto dall’art. 9 del Reg. UE 2021/241 del 12 febbraio 2021 (richiamato dalla circolare), “il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.”.
Tutto molto corretto, peccato che tale formulazione, apparentemente chiara e lineare, fosse poi stata trasposta nelle FAQ a cura di Simest (controllata da Cassa Depositi e Prestiti che a sua volta è controllata dal MEF) in merito ad alcune agevolazioni (Transizione digitale ed ecologica, Sviluppo del commercio elettronico e partecipazione a fiere e mostre) nelle quali alla domanda se le agevolazioni concesse dal Fondo 394/81 (risorse PNRR) fossero cumulabili con altre agevolazioni pubbliche essa aveva risposto quanto segue: “La Delibera Quadro e la Circolari escludono la finanziabilità di spese oggetto di altra agevolazione pubblica (anche agevolazioni pubbliche che non costituiscono aiuto di Stato, come ad esempio le misure di credito di imposta che abbiano ad oggetto i medesimi costi) e impongono il rispetto dell’obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento” (ossia il divieto di doppia copertura dei medesimi costi), fattispecie ulteriormente definita dalla Circolare MEF n. 21/2021 e dal relativo allegato tecnico.”.
L’interpretazione fornita, come avevamo sottolineato, ha rappresentato chiaramente uno scivolone imperdonabile da parte di Simest che, oltre ad aver portato grande confusione in un periodo dell’anno particolare per gli imprenditori che hanno dovuto pianificare e accelerare gli investimenti di fine anno, ha arrecato danni a tutti coloro che hanno richiesto le suddette agevolazioni, privandoli della possibilità di cumulo.
La circolare chiarisce in maniera definitiva che “assenza di doppio finanziamento” e “cumulo” sono due concetti differenti e non sovrapponibili, in quanto il divieto di doppio finanziamento prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, mentre il concetto di cumulo si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento.
Il cumulo tra le agevolazioni è consentito proprio dal periodo sopra richiamato dell’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241 (“il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione”) mentre ciò che non è consentito è, per l’appunto, il doppio finanziamento (“a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”).
Questo equivale a dire che se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto.
La circolare continua poi facendo espresso riferimento al piano Transizione 4.0, che era quello che aveva causato maggiori preoccupazioni per gli operatori, (Credito Ricerca e sviluppo, Formazione 4.0 e Investimenti in beni strumentali 4.0) il quale rientra tra i progetti finanziati dal PNRR, ribadendo che laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche.
Il chiarimento conferma la validità dello stato dell’arte che ammette la possibilità di cumulare più agevolazioni se tale possibilità è consentita dalla legge nazionale e nei limiti fissati da essa e dalle norme europee sugli aiuti di stato. Pertanto, per valutare se due agevolazioni sono cumulabili, bisognerà seguire l’iter ordinario:
- verificare se la legge istitutiva espone qualche divieto di cumulo;
- verificare se la legge istitutiva espone qualche limite quantitativo di cumulo;
- in assenza attenersi comunque al limite del costo previsto a livello europeo;
- nel caso in cui una delle agevolazioni rappresenti un aiuto di stato verificare altresì i limiti europei.
Nel caso del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali sappiamo che esso è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto (art. 1 co. 1059 della L. 178/2020; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9/2021, § 6). Pertanto, continueranno ad essere applicabili i limiti e le possibilità previste fino ad ora e il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali continuerà ad essere cumulabile, ad esempio, con il credito d’imposta per investimenti nel mezzogiorno o con il contributo della Nuova Sabatini.