Il governo ha presentato alla Commissione bilancio del Senato il maxiemendamento omnicomprensivo che recepisce il taglio dell’Irpef, la parziale cancellazione dell’Irap, le attese modifiche alla disciplina del patent box, la rateizzazione delle bollette di luce e gas. Queste le principali novità proposte dall’esecutivo sul cammino che ci conduce alla prossima manovra finanziaria.
Taglio Irpef – Inizia a trovare forma il taglio delle imposte che vale nel triennio 2022-2024 oltre 20 miliardi di euro. L’emendamento in esame riscrive il sistema del prelievo Irpef riducendo gli scaglioni e le aliquote, portandole dalle odierne 5 alle future 4:
- 23% fino a 15.000 euro;
- 25% da 15.000 fino a 28.000 euro;
- 35% da 28.000 fino a 50.000 euro;
- 43% oltre 50.000.
Allo stesso tempo vengono modificate le modalità di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente disciplinate dall’articolo 13 del TUIR. In particolare, limitando l’analisi alla detrazione per redditi di lavoro di dipendente, questa viene così modificata:
- 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della
- detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
- 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
- 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro;
la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra i 25.000 e i 35.000 euro.
Trattamento integrativo – Continueranno a ricevere il trattamento integrativo i soggetti con un reddito fino a 15.000 euro. Invece, i soggetti con reddito superiore alla predetta soglia, ma inferiore a 28.000 euro, potranno ricevere il contributo a condizione che la somma delle
detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del TUIR, delle detrazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate, relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico e di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
Qualora ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni suelencate e l’imposta lorda.
Irap – Inoltre, dal 2022 è prevista l’esclusione dall’imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del D.Lgs. 446/1997.
Patent box– L’emendamento apporta delle considerevoli modifiche anche all’ultima disciplina del patent box, recentemente introdotta dall’articolo 6 del Decreto Legge n. 146 del 2021. Fra le misure proposte c’è la maggiorazione dell’agevolazione, portata dal 90 al 110 per cento, sui costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività di impresa e la conseguente esclusione dei marchi di impresa, con limitazione dell’ambito di applicazione della norma ai beni oggetto di brevetto o comunque giuridicamente tutelati. Viene inoltre proposta l’eliminazione del comma 9 dell’articolo 6 del Decreto Legge n. 146 del 2021, disposizione che prevedeva l’incompatibilità, per tutta la durata dell’opzione ed in relazione ai medesimi costi, fra la misura in commento ed il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 1, commi da 198 a 206, della Legge n. 160 del 2019.
Il governo, infine, propone un nuovo regime transitorio in sostituzione di quello introdotto dal comma 10 della disposizione istitutiva prevedendo che con riferimento al periodo d’imposta 2021 e ai successivi periodi d’imposta non sono più esercitabili le opzioni previste dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della Legge n. 190 del 2014, e dell’articolo 4 del DL n. 58 del 2019. In questo modo viene risolto in radice il problema di tutti coloro i quali erano stati sorpresi dall’improvvisa entrata in vigore del DL Fisco-Lavoro. Se approvato l’emendamento, eliminando l’abrogazione dei precedenti regimi, consente ai ritardatari di optare, ai fini del periodo di imposta 2020, per le precedenti agevolazioni.
Riscossione – La grande assente, ancora una volta, è la riforma della riscossione. L’emendamento governativo, che traccia la strada dei lavori parlamentari, dimentica di affrontare il destino dei contribuenti decaduti dai piani di rateazione in corso all’8 marzo 2020 e dalle procedure di definizione agevolata Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio. Non è stata spesa nemmeno una parola, inoltre, per la rottamazione-quater e la definizione agevolata delle liti pendenti, misure che tipicamente accompagnano ogni tentativo di riforma del sistema tributario. Sotto questo punto di vista l’emendamento è granitico rispetto agli obiettivi e si mostra impermeabile di fronte alle richieste più disparate dei partiti politici. Questa volta, ricchi dell’esperienza appena vissuta con la conversione in Legge del DL Fisco-Lavoro dove l’esecutivo non ha ceduto alle richieste delle forze di maggioranza, potrebbe non esservi il consueto assalto alla diligenza che ha contraddistinto le manovre finanziarie degli ultimi anni.