Interventi di efficienza energetica: attestazione di congruità delle spese solo a cura di tecnici abilitati

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Il decreto Antifrode (D.L. n. 157/2021) ha modificato la disciplina dettata dagli articoli 119 e 121 del D.L. Rilancio estendendo l’obbligo di attestazione di congruità delle spese anche gli interventi agevolati con i Bonus edilizi diversi dal Superbonus, quando, in luogo alla loro fruizione in dichiarazione, il contribuente opti per l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 121 del D.L. Rilancio.

Inutile ricordare che prima di tale modifica normativa l’attestazione di congruità delle spese era richiesta soltanto per alcune categorie di interventi, ovvero, per:

  • gli interventi di riduzione del rischio sismico, quando le spese erano agevolate con la detrazione ad aliquota maggiorata al 110% (Superbonus);
  • gli interventi di efficienza energetica, non soltanto nell’ipotesi in cui le spese erano agevolate con il Superbonus, ma anche nel caso in cui le spese erano agevolate con le agevolazioni ordinarie dell’ecobonus o del bonus facciate.

La necessità dell’attestazione risulta invece ad oggi di applicazione più generale per effetto delle modifiche normative citate.

La formulazione del nuovo comma 1-ter lett. b) dell’art. 121 del D.L. Rilancio in particolare sul punto espressamente statuisce: “I tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis”.

Ebbene, dalla circostanza che il Legislatore faccia esplicito riferimento ai “tecnici abilitati” ai fini dell’attestazione in commento sembra potersi evincere che, nelle ipotesi in cui il committente fruisca delle agevolazioni fiscali previste per i c.d. bonus minori mediante l’esercizio dell’opzione prevista dall’art. 121 del D.L. Rilancio, si renda sempre necessario assegnare l’attestazione della congruità delle spese sempre ad un tecnico abilitato.

Per tecnici abilitati si intendono:

  • i professionisti incaricati del progetto strutturale nonché della direzione dei lavori;
  • i soggetti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti iscritti in specifici ordini e collegi.

In altri termini il contenuto letterale della disposizione richiamata lascia presumere che, ai fini della fruizione in dichiarazione dei Bonus edilizi diversi dal Superbonus, mediante l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, è necessario richiedere l’attestazione della congruità delle spese ad un tecnico abilitato, senza possibilità di poter ovviare con una semplice dichiarazione fornita dall’installatore o dal fornitore.

Si ricorda che la possibilità di poter utilizzare una dichiarazione fornita dall’installatore o dal fornitore, come noto, è concessa nei casi espressamente previsti dal D.M. del 6 agosto 2020 all’interno del suo Allegato A, in riferimento ad una serie di interventi di efficienza energetica per così dire “minori”, ma a seguito della modifica normativa, tale possibilità sembrerebbe venir meno nel caso in cui si fruisca dell’ecobonus mediante l’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura o cessione del credito d’imposta, in quanto in tal caso opera l’art. 121 del D.L. Rilancio, in quanto è il legittimo esercizio dell’opzione che richiede l’attestazione di congruità delle spesa da parte del tecnico abilitato.

Al fine di precisare il contenuto delle novità legislative introdotte l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n.16/E.

Tuttavia, sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare si limita ad asserire che, per le spese relative ad interventi che non sono agevolati dal Superbonus, ma da altri Bonus edilizi diversi da quest’ultimo, l’attestazione può essere rilasciata dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste per gli interventi agevolabili con il Superbonus.

Il documento di prassi, dunque, non fornisce particolari chiarimenti su tale aspetto, tuttavia, a parere di chi scrive, si ritiene auspicabile, per una più limpida applicazione della normativa in commento, una esplicita precisazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, al fine di non incorre in errori.