Non si è fatto attendere il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate attuativo dell’articolo 122-bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, disposizione introdotta in corsa dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, cosiddetto DL Anti-frodi. La disposizione, che ha previsto una particolare misura di controllo preventivo delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del DL Rilancio, necessitava di un provvedimento mediante il quale venissero stabiliti i criteri, le modalità e i termini per l’attuazione del nuovo strumento di controllo. Eccolo qui.
Introdotta quale misura di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti, di carattere essenzialmente preventivo rispetto all’efficacia dell’opzione, l’articolo 122-bis consente all’Amministrazione Finanziaria, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio. In caso di esito negativo del controllo preventivo la comunicazione produrrà comunque gli effetti originali; al contrario, in caso di conferma dei rischi di frode, la comunicazione si considererà come non effettuata e l’Amministrazione Finanziaria potrà procedere al controllo, nei termini di legge, di tutti i crediti relativi alle cessioni oggetto di attenzione.
La selezione, in particolare, avviene secondo i seguenti indicatori: la coerenza e la regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria; la coerenza dei dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e dei soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione Finanziaria; la coerenza rispetto ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni esercitate.
Con il provvedimento attuativo l’Amministrazione Finanziaria avvia l’attività di controllo a tappeto. La sospensione, che sarà comunicata con ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero con avviso pubblicato nella stessa sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate tramite la quale è stata inviata la comunicazione, rispettivamente nel caso delle comunicazioni di cui all’articolo 121 e 122, riguarderà l’intero contenuto della comunicazione. L’annullamento degli effetti della comunicazione è reso noto con le stesse modalità appena descritte.
In merito agli effetti il provvedimento prevede che se in esito alle verifiche effettuate sono confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, e quindi il profilo di rischio ipotizzato, l’Agenzia delle Entrate rende noto al contribuente l’annullamento degli effetti della comunicazione trasmessa, indicandone la relativa motivazione. In questo caso la comunicazione si considera come mai effettuata. Diversamente se i profili di rischio non sono confermati, ovvero in caso di decorrenza del termine di trenta giorni concesso all’Amministrazione Finanziaria per effettuare il controllo, le comunicazioni si considereranno effettuate e produrranno gli effetti previsti dai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate intervenuti sul tema della cessione del credito (prot. n. 250739 del 1 luglio 2020 e prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020).
Secondo il provvedimento, inoltre, la nuova procedura comporterà che, ove previsto, il termine finale di utilizzo del credito esposto nella comunicazione è prorogato per un periodo pari al periodo di sospensione della comunicazione stessa. I crediti d’imposta ceduti ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 250739 del 1 luglio 2020 potranno essere utilizzati in compensazione tramite il modello F24 decorsi cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione della comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Per le cessioni di crediti successive alla prima, il cessionario potrà procedere all’accettazione del credito attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, sempre decorsi cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione della comunicazione della cessione.
La piena entrata in vigore dell’articolo 122-bis del DL Rilancio comporterà necessariamente dei ritardi rispetto alla procedura di monetizzazione dei crediti oggetto di trasferimento. L’attività di verifica preventiva allungherà oltremodo i tempi di lavorazione delle cessioni, già piuttosto lunghi. Se ordinariamente è necessario attendere il giorno 10 del mese successivo per visualizzare il credito ceduto sul proprio cassetto fiscale, l’attività di controllo preventivo potrà differire gli effetti della comunicazione fino a 30 giorni. In questo senso bisognerà comprendere se il differimento imposto dalle procedure di controllo sarà tale da far slittare di un ulteriore mese l’acquisizione del credito da parte del cessionario. Nell’auspicio che ciò non avvenga, è opportuno ridefinire i piani finanziari introducendo la variabile imprevisto. Quello di incappare in un controllo preventivo dell’Agenzia delle Entrate. Chi pagherà per questi ritardi?