Visto: le spese antecedenti il 12 novembre 2021 graziate dal Fisco

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’ultimo aggiornamento alle Faq presenti sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate regala ai contribuenti una buona notizia. Con esso, infatti, la decorrenza del nuovo visto di conformità e dell’asseverazione di congruità dei prezzi, adempimenti specificatamente introdotti anche per le spese relative agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del DL Rilancio, sarà meno rigida del previsto. Come la classica eccezione alla regola, nessuna asseverazione e visto di conformità per le spese sostenute antecedentemente al 12 novembre 2021.

Come noto l’articolo 121, comma 1-ter, del DL Rilancio, disposizione introdotta dal Decreto Legge 11 novembre 2021, n. 157, ha esteso alle detrazioni diverse dal Superbonus l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei prezzi ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Secondo il suo tenore, senza dubbio alcuno, la norma va applicata, almeno in via di principio, a tutte le comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 157 del 2021, indipendentemente dal momento di sostenimento della spesa. Questo almeno secondo la “regola”.

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, si mostra più morbida del previsto. In senso opposto al tentativo da parte del Legislatore di repressione delle eventuali frodi in corso, facendo leva sul principio della tutela dell’affidamento dei contribuenti in buona fede che anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 157 del 2021 abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione sul documento contabile, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, l’Amministrazione Finanziaria disapplica l’articolo 121, comma 1-ter, ed esclude per tali interventi l’applicazione delle ultime disposizioni.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, è necessario ripeterlo, in tali ipotesi, ovvero alle spese sostenute anteriormente al 12 novembre 2021, ma comunicate successivamente, non sussiste il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione, nè la necessità di reperire la correlata asseverazione della congruità dei prezzi. Al riguardo, l’Amministrazione Finanziaria annuncia che dal prossimo 26 novembre 2021 verranno nuovamente aggiornate le procedure telematiche che consentiranno la trasmissione delle comunicazioni “graziate” dagli ultimi chiarimenti.

Ne discende come le comunicazioni correttamente trasmesse entro l’11 novembre 2021 relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la regolare ricevuta di accoglimento, non saranno soggette alle novità del DL Anti-frodi. I relativi crediti potranno essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche se tali azioni avverranno successivamente all’11 novembre 2021.

Nelle Faq si rintracciano ulteriori novità interessanti. Come già anticipato su queste stesse pagine, nelle more dell’adozione del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica di cui al comma 13-bis dell’articolo 119 del Decreto Legge n. 34 del 2020, relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, come a tutti gli altri indicati al comma 13-bis. Nelle more dell’adozione dei relativi provvedimenti, la congruità delle spese, anche per le detrazioni “minori”, è determinata facendo riferimento, oltre che al Decreto “Requisiti”, ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. L’asseverazione, è necessario ribadirlo, riguarderà esclusivamente la congruità delle spese, senza alcuna considerazione in merito ai requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione.