Il DL n. 157/2021, c.d. “Decreto Controlli Anti-frodi”, ha introdotto nuove misure di controllo preliminare all’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito prevista dal art. 121 del DL 34/2020. In tale ottica il citato decreto ha potenziato il ricorso a due strumenti di controllo preventivi limitati, sino ad oggi, al solo Superbonus. Il riferimento è al visto di conformità e all’asseverazione della congruità dei prezzi.
Nello specifico, per effetto delle novellate disposizioni, l’asseverazione dei prezzi diviene obbligatoria in tutti i casi in cui il contribuente intenda fruire delle detrazioni edilizie previste dal comma 2 dell’art. 121, ovvero nella forma, alternativa, della cessione del credito/sconto in fattura.
A tal fine l’art. 1 co. 1 lett. b) del DL 157/2021 introduce all’art. 121 del DL 34/2020 il nuovo co. 1-ter, ai sensi del quale, nel caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta corrispondente alle detrazioni edilizie “tradizionali”, è necessario che:
- il contribuente richieda il visto di conformità;
- i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119 co. 13-bis del DL 34/2020.
Il citato comma 13-bis, a sua volta, prevede quanto segue: “L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more dell’adozione dei predetti decreti (non più “dal predetto decreto” come nella previgente formulane della norma ndr) la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.”
In sostanza, in base alle novellate disposizioni, in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, per tutte le detrazioni “edilizie” tradizionali i tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119 co. 13-bis del DL 34/2020. Sempre a cura dei tecnici abilitati, viene esteso a tutte le spese agevolate che sono oggetto delle opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121 l’obbligo di attestazione della congruità delle spese sostenute, adempimento sino all’11.11.2021 richiesto solo per gli interventi afferenti il c.d. Superbonus.
In particolare, l’attestazione di congruità dovrà fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal punto 13 del DM 6.8.2020, ai prezzari regionali e ai prezzari DEI, ma anche,con riguardo a talune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti con decreto del Ministero della transizione ecologica. Questa è, infatti, l’integrazione normativa che il n. 2) della lett. a) del co. 1 dell’art. 1 del DL 157/2021 apporta, in materia di attestazione di congruità delle spese, al disposto del co. 13-bis.
Si precisa che ad oggi il decreto del Ministero della transizione ecologica non è ancora stato emanato. Ciò, tuttavia, non rappresenta un impedimento assoluto. In base a quanto espressamente sancito dalla norma, nelle more dell’adozione del predetto decreto, la congruità delle spese dovrà continuare ad essere determinata facendo riferimento ai prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Ne consegue che, anche in assenza del citato decreto, i tecnici possano, da subito, asseverare gli interventi per i bonus minori con le stesse modalità con le quali gli stessi asseverano gli interventi afferenti il Superbonus.
Passando all’aspetto procedurale, al fine di dare attuazione alla nuova disposizione l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 212528 del 12 novembre 2021 dal titolo comunicazione dell’opzione relativa “agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”. Il provvedimento, in sostanza, allo scopo di tener conto di quanto previsto dalle nuove disposizioni, ha apportato modifiche al precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate mettendo a disposizione dei contribuenti il nuovo modello di comunicazione delle opzioni, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dello stesso all’Agenzia delle Entrate.
Dalla mera analisi del modello è possibile appurare che, sebbene l’obbligo di asseverazione della congruità dei prezzi sussista per tutti gli interventi opzionati ex art. 121, nel caso di spese per interventi c.d. tradizionali (tutti quelli diversi dal Superbonus ndr) lo stesso non richiede l’inserimento del codice identificativo dell’asseverazione (codice asid attribuito da Enea in caso di Ecobonus o codice attribuito dal tecnico in caso di Sismabonus). Un ulteriore prova per affermare che sia ragionevole ritenere che l’asseverazione non è soggetta a particolari procedure di emissione e che la stessa, sulla base degli stessi prezzari di cui al comma 13, possa essere rilasciata senza ulteriori attese.