Superbonus: indispensabile il visto di conformità sul modello redditi in scadenza

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

È stato pubblicato in gazzetta ufficiale (G.U. n. 269 dell’11/11/2021) il Decreto Legge n. 157/2021, c.d. decreto legge sul contrasto alle frodi, il quale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 del medesimo, è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Come già anticipato nei precedenti articoli pubblicati sulle pagine di questo quotidiano, il citato decreto, allo scopo di contrastare i comportamenti fraudolenti nell’utilizzo delle detrazioni fiscali previste in materia di interventi di ristrutturazioni edilizie e/o risparmio energetico, ha apportato incisive modifiche agli artt. 119 e 121 del DL Rilancio.

Ecco allora che, a far data dal 12 novembre scorso, il comma 11 del prefato art. 119 nel testo novellato prevede che: “Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo”.

In sostanza, il comma 1 dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 157/2021 intervenendo sull’articolo 119 del DL Rilancio, ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche ai casi in cui il c.d. Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

L’obbligo del visto di conformità, quindi, diversamente da quanto previsto sino a qualche giorno fa, sussisterà non solo se i beneficiari della detrazione vorranno fruire dell’opzione di cui all’art. 121 del DL Rilancio per la cessione del credito/sconto in fattura ma, si badi bene, anche nel caso in cui la detrazione venga utilizzata dai medesimi a riduzione delle imposte dovute direttamente nella dichiarazione fiscale annuale.

Unica esimente all’apposizione del visto la circostanza che la dichiarazione sia presentata dal contribuente nella sua versione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Ma il nuovo decreto è intervenuto anche sull’articolo 121, estendendo l’obbligo del visto di conformità anche alle ipotesi in cui l’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura sia relativa alle detrazioni fiscali per gli interventi di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ovvero i bonus edilizi o energetici tradizionali.

Dispone all’uopo il novellato comma 1 ter, dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020:Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo…”

In sostanza, la norma estende l’apposizione del visto anche agli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficientamento energetico diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% laddove il contribuente decida di fruire dei medesimi mediante cessione del credito/sconto in fattura.

Il visto di conformità ha quindi, ad oggi, un ambito applicativo di gran lunga maggiore rispetto a quanto accaduto in passato e le novità descritte, come già anticipato, sono già in vigore.

Tale circostanza, a ben vedere, non è priva di effetti in quanto implica inevitabilmente che per le dichiarazioni che contengono detrazioni fiscali afferenti il c.d. bonus 110%, la nuova disciplina descritta troverà applicazione già per i modelli che dovranno essere presentati entro il prossimo 30 novembre.

Considerando che mancano appena 15 giorni al termine ultimo per la trasmissione, è evidente la situazione di difficoltà in cui si trovano i contribuenti che intendono fruire delle agevolazioni fiscali prevista dall’art. 119 direttamente nel Modello Redditi 2021.

In mancanza di un intervento correttivo/chiarificativo da parte del Legislatore i contribuenti non potranno che mettere in atto una folle corsa contro il tempo per mettersi in regola con le nuove disposizioni.