Con messaggio INPS 3974 del 15 novembre 2021, a poche ore dal termine di scadenza previsto per il versamento dei contributi fissi, l’Istituto ha finalmente fornito le tanto attese indicazioni in ordine agli esiti del cd. “anno bianco contributivo” (art. 1 L. 178/2020 comma 20 e segg.).
In premessa occorre ricordare che l’INPS ha effettuato la verifica preliminare delle domande di esonero, presentate entro il termine del 30 settembre 2021 – come previsto dal messaggio 2909 del 20/08/2021- secondo le indicazioni contenute nella circolare 124/2021. Oggetto della verifica sono stati i requisiti di accesso al beneficio, ovvero l’iscrizione alla Gestione assicurativa, l’assenza di lavoro subordinato (salvo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità), l’assenza di pensione diretta (salvo invalidità).
Coloro che si aspettavano (più che legittimamente) di poter finalmente conoscere l’ammontare dell’esonero – che, ricordiamo, può ammontare al massimo a 3.000 euro, ma deve fare i conti con i limiti di spesa complessivi – rimarranno tuttavia delusi. Dal messaggio, infatti, si apprende che nel cassetto previdenziale è possibile visionare l’esito della domanda (ovvero controllare che non sia intervenuto un eventuale respingimento), ma sarà solo a partire dal 29 novembre 2021 che sarà visibile anche l’effettivo l’importo concesso a titolo di esonero.
Anche gli importi che saranno resi disponibili dal 29 novembre non saranno comunque da considerarsi definitivi, poiché l’esonero è subordinato ad ulteriori verifiche, se saranno effettuate solo in un secondo momento: l’intervenuto calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019; l’avere percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro; la regolarità contributiva (tenuto conto dei versamenti effettuati fino al 31 ottobre 2021); il non aver presentato istanza di esonero per le medesime finalità ad altri enti previdenziali; il rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework).
Non finisce qui. L’INPS, infatti, ulteriormente ha precisato che le verifiche relative alla effettiva sussistenza dei requisiti di assenza di contratto di lavoro subordinato o di titolarità di pensione verranno reiterati nel corso dell’anno 2022 al consolidamento dei dati oggetto di verifica.
E quindi? Come affrontare la scadenza del 16 novembre, che riguarda la terza rata di contribuzione fissa, nonché la prima e la seconda rata, laddove le stesse non siano state versate in vista dell’esonero contributivo?
Ebbene, il messaggio 3974 stravolge ancora una volta i piani, stabilendo che nel caso in cui l’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2021, con termini di versamento entro il 31 dicembre 2021, dovesse eccedere l’importo concesso dell’esonero, il contribuente dovrà procedere al pagamento della differenza contributiva entro il giorno 29 dicembre 2021 , senza aggravio di sanzioni civili e interessi.
In sintesi, coloro che hanno presentato domanda per l’anno bianco, per affrontare la scadenza odierna altro non dovranno fare che verificare che la domanda non sia stata respinta (diversamente dovranno ottemperare al pagamento, utilizzando le codeline a suo tempo rilasciate).
In caso di accoglimento, visto che ancora non è noto l’ammontare dell’esonero, tutti i versamenti scadenti nel 2021 a titolo di contribuzione fissa (e quindi la rata 3, più eventualmente le rate 1 e 2 se non versate alle scadenze ordinarie) possono non essere versate.
Tutto ciò che non è stato versato dovrà poi essere confrontato con l’ammontare dell’effettivo esonero concesso, quando sarà reso noto, e l’eventuale differenza versata entro il 29 dicembre 2021, senza maggiorazioni. Solo laddove tale termine non venisse rispettato, allora scatteranno sanzioni ed interessi.
Artigiani, commercianti, una volta conosciuto l’ammontare dell’esonero, se questo non dovesse bastare per coprire tutto ciò che non è stato versato, dovranno calcolare la differenza dovuta imputando in ordine cronologico l’importo di esonero autorizzato alle rate, dalla rata I alla rata III e versare tramite codeline generate tramite l’applicazione “calcolo codeline” (ma su questi aspetti tecnici torneremo in seguito, quanto saranno rilasciati gli ammontari effettivi di esonero concesso). Meccanismo simile per gli iscritti alla gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, che tuttavia utilizzeranno le codeline originali per il versamento del dovuto.
E se a conti fatti si è versato più del dovuto, poiché seppure in presenza dei requisiti per l’esonero i pagamenti sono stati ugualmente effettuati?
Da questo punto di vista il messaggio INPS non è chiarissimo: in premessa, laddove vengono richiamati i capisaldi della norma, validi per tutti, viene detto che “gli importi già versati e non dovuti in conseguenza dell’autorizzazione dell’esonero verranno rimborsati ad opera delle Strutture territoriali competenti, dopo il completamento di tutte le verifiche di sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto ministeriale del 17 maggio 2021”.
Nel seguito, nel paragrafo dedicato ad artigiani e commercianti, null’altro viene precisato per il caso di esonero non interamente fruito, mentre per quanto riguarda gli iscritti gestione separata viene detto che “con successivo messaggio saranno date indicazioni per la richiesta di compensazione o a rimborso di eventuali somme versate in eccedenza”, ed ancora, nel paragrafo dedicato alla gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, viene specificato che “l’importo dell’esonero relativo a ciascuna delle tre rate sarà contabilizzato nell’estratto conto con riferimento alla prima, seconda e terza rata dell’emissione dell’anno 2021. Le eccedenze dei versamenti effettuati per le prime tre rate dell’emissione dell’anno 2021 conseguenti all’applicazione dell’esonero, saranno riportati automaticamente in compensazione nei limiti della capienza delle quattro rate dell’emissione 2021. Le eventuali eccedenze di versamento rispetto alla capienza potranno essere compensate con la contribuzione da versare alle scadenze future, secondo le consuete modalità”.
Tre modalità apparentemente diverse tra di loro, e che non fanno espresso cenno alla necessità di presentare una apposita istanza per il riconoscimento in compensazione o a rimborso dell’ammontare dell’esonero non fruito, come invece previsto dalla Circolare 124/2021. Da questo punto di vista, quindi, si attendono ulteriori e più precise indicazioni, comunque nella tranquillità che – una volta verificato l’accoglimento della domanda – il versamento dei contributi può attendere.