L’Agenzia affila le armi, pronto il bazooka contro le frodi nel Superbonus

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Il Decreto Legge 157/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie Generale 269 di ieri, avente ad oggetto le nuove misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, è un innesco pronto a detonare. L’articolo 3 dedicato ai controlli dell’Agenzia delle Entrate irrigidirà le procedure di trasferimento dei crediti, rallentandole inevitabilmente. Nonostante la proroga del Superbonus, chi ha tempo non perda tempo.

Ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora più soggetti concorrano in una violazione tributaria in ragione del proprio ruolo e del comportamento assunto, ciascuno di essi soggiace alla sanzione per questa disposta. Secondo le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, salvo nei casi in cui più soggetti siano normativamente responsabili in solido fra loro rispetto alla violazione commessa, al verificarsi del concorso verranno irrogate tante sanzioni quanti sono i soggetti coinvolti.

Al fine di evitare la partecipazione a condotte fraudolente, per la prima volta il Legislatore definisce in cosa debba consistere l’ordinaria diligenza richiesta al cessionario del credito nell’ambito del trasferimento disciplinato dagli articoli 121 e 122 del DL Rilancio, la cui sussistenza è necessaria per non essere coinvolti nelle contestazioni relative alla spettanza ed entità del credito trasferito. In linea generale la norma prevede che il concorso nelle violazioni di cui al comma 6 dell’articolo 121, ovvero l’utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare previsto dal comma 4 degli articoli 121 e 122 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, sia in ogni caso integrato anche qualora il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura, ovvero il cessionario che ha ricevuto il credito, ometta di usare l’ordinaria diligenza imposta dal ruolo assunto.

Fino a qui nulla di stravolgente. Secondo la novella legislativa, tuttavia, ai fini del concorso nella violazione tributaria disciplinato dall’articolo 121, comma 6, del DL n. 34 del 2020 e, più in generale, ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l’ordinaria diligenza non potrà in ogni caso sussistere qualora:

  • a) il cessionario non acquisisca preliminarmente la documentazione che comprovi, in capo all’originario beneficiario, l’effettivo sostenimento delle spese e l’effettiva realizzazione degli interventi di cui al comma 2 dell’articolo 121;
  • b) risulti manifesta la non riferibilità degli interventi realizzati al soggetto che si dichiara beneficiario originario delle relative detrazioni;
  • c) risulti manifesta la sproporzione tra il credito d’imposta e le caratteristiche soggettive dei beneficiari di cui al comma 1 dell’articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il Legislatore si preoccupa di disciplinare, a dir la verità in maniera sorprendentemente dettagliata, quali siano i comportamenti che il cessionario del credito dovrà necessariamente evitare per salvaguardarsi dalle conseguenze negative del concorso in violazione.

Si colga come le condizioni siano alternative fra loro. Il verificarsi di una di esse determinerà la responsabilità diretta del cessionario. La prima gli imporrà di acquisire l’intero fascicolo, cosicché potrà verificare, mediante i documenti contabili e le asseverazioni rilasciate, l’effettiva realizzazione degli interventi e il reale sostenimento delle spese; la seconda lo condannerà ad un’articolata indagine al fine di verificare se gli interventi siano davvero riferibili all’originario beneficiario; la terza lo costringerà ad analizzare le caratteristiche soggettive dei beneficiari originari, verificando eventuali sproporzioni con il credito di imposta trasferito.

La norma, pur condivisibile per principio, avrà naturalmente l’effetto di burocratizzare ulteriormente le procedure adottate dagli intermediari finanziari, che saranno impegnati in nuove attività da ripetere all’infinito. In particolare, sotto quest’ultimo punto di vista, la disposizione non fa un distinguo fra le operazioni di cessione del credito da parte del beneficiario originario e quelle effettuate dal soggetto che, a sua volta, sia stato il cessionario di primo livello. Questo è il caso del fornitore che abbia concesso lo sconto sul corrispettivo al committente dei lavori e primo cedente. Data l’indeterminatezza della norma, che non disciplina la fattispecie illustrata, vi è il rischio concreto che gli intermediari finanziari coinvolti nella cessione del credito di secondo livello ripetano, ogni volta, l’operazione di verifica sostanziale, benché già compiuta da chi li ha preceduti.

Le novità non finiscono qui. Lo stesso articolo 3, con riferimento alle agli articoli 121 e 122, nonché ai contributi a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, estende, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi ai contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero alle cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, normativa che disciplina l’atto di recupero dei crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 16, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, l’atto di recupero è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, e non entro l’ottavo come previsto per la riscossione dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L’atto di recupero, con il quale saranno erogate anche le sanzioni previste dalle singole disposizioni normative applicabili, sarà impugnabile innanzi la Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente.