Modifica del funzionamento della copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione. Lo prevede il DDL Bilancio 2022, che interviene sul D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, attinente al riordino del servizio nazionale della riscossione, sostituendo completamente l’articolo 17.
Preliminarmente deve essere evidenziato che la modifica della riscossione è “argomento” contenuto nel disegno di legge delega per la riforma fiscale, laddove, con l’articolo 2, vengono dettati i principi e i criteri direttivi volti a realizzare il processo di riforma. Nello specifico, in base alla legge delega, è necessario:
- riformare l’attuale meccanismo di remunerazione dell’Agente della riscossione attraverso l’uso di più evolute tecnologie e forme di integrazione e interoperabilità del sistema e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione;
- eliminare le duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali con conseguente riduzione dei costi;
- individuare un nuovo modello organizzativo, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall’agente nazionale della riscossione, o parte delle stesse, all’Agenzia delle Entrate, superando l’attuale sistema caratterizzato da una netta separazione tra il titolare della funzione della riscossione, Agenzia delle Entrate, e il soggetto deputato allo svolgimento delle attività di riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- garantire comunque la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità, in attuazione della riserva di legge espressamente contemplata dall’articolo 97 della Costituzione.
Tutto questo si dovrà attuare attraverso l’emanazione dei decreti attuativi, da emanare entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge delega.
Via l’aggio – Nel mirino della legge delega sulla riforma fiscale, vi è anche la modifica del sistema di remunerazione ed equilibrio economico/finanziario dell’Agente della Riscossione.
Ciò è stato oggetto di attenzione anche da parte della VI Commissione Permanente Finanze e Tesoro del Senato delle Repubblica nella seduta del 12 ottobre 2021, che ha esaminato la relazione del MEF recante i criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi.
Nella relazione viene evidenziato che l’odierno sistema, disciplinato dal citato articolo 17, è fondato:
- sul c.d. aggio, oggi al 6%, calcolato sulle somme riscosse e posto a carico del contribuente e, per la metà, a carico dell’ente creditore nel solo caso in cui la riscossione avvenga entro i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
- sui rimborsi “forfetari” dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese per le procedure di recupero, riscossi dai contribuenti o rimborsati dagli enti creditori nel caso di sgravio e di definitiva inesigibilità.
Recentemente la Corte Costituzionale, con sentenza n. 120 del 10 giugno 2021, ha ritenuto di segnalare al Legislatore l’opportunità di valutare se l’istituto dell’aggio mantenga ancora “una sua ragion d’essere – posto che rischia di far ricadere (….) su alcuni contribuenti, in modo non proporzionato, i costi complessivi di un’attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e non più da concessionari privati – o non sia piuttosto divenuto anacronistico e costituisca una delle cause di inefficienza del sistema”.
La Commissione ritiene, prendendo atto della sentenza richiamata, che la modifica del sistema di remunerazione dell’ADER, potrebbe avvenire attraverso la previsione di uno stanziamento annuale a carico del bilancio dello Stato che assicuri all’ente la necessaria dotazione finanziaria e il suo equilibrio economico.
Ne consegue che, a seguito di questa modifica, il costo del servizio della riscossione andrebbe posto a carico della fiscalità generale.
Il DDL Bilancio 2022– Per alcuni aspetti si potrebbe affermare che l’attuale legislatore ha anticipato i termini dell’attuazione della riforma fiscale con riferimento alla riscossione.
Come anticipato, l’articolo 5 (nella versione in bozza), del disegno di legge sul Bilancio 2022, sostituisce l’articolo 17 del D. Lgs. n. 112/1999, rubricato “Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione”.
In prima battuta, la disposizione sottolinea che è necessario assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per cui l’Agente della Riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione.
La copertura dei costi è effettuata con oneri a carico del bilancio dello Stato inseriti nelle risorse stanziate in favore di Agenzia delle entrate, che ne cura l’erogazione all’Agente della Riscossione.
In pratica, via l’aggio che viene sostituito da un sistema tendente a coprire gli oneri della riscossione con una partecipazione (quasi) a totale carico del bilancio dello Stato.
L’altra parte della copertura dei costi di riscossione, avviene nel modo seguente:
- una quota è posta a carico del debitore, denominata spese esecutive, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione, nella misura fissata con DM del Ministro dell’economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
- sempre sul debitore grava una quota correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui sopra. Si ricorda che, in passato, si è riscontrato la richiesta di un corposo aggio per una semplice notifica di una cartella di pagamento;
- una quota è sostenuta dagli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all’atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell’ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il suddetto decreto;
- una quota è trattenuta all’atto del riversamento, pari all’1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono degli agenti della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con un altro DM del Ministro dell’Economia e delle Finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell’andamento della riscossione.
Queste disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022:
- a) l’aggio e gli oneri di riscossione dell’agente della riscossione;
- b) limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, lo statuto, il regolamento e gli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono adeguati alle nuove disposizioni.