Lo stralcio dei ruoli di importo limitato è in dirittura d’arrivo. La definizione agevolata, del tutto automatica, introdotta dall’articolo 4, comma 4 e seguenti, del DL n. 41 del 2021, avrà efficacia a decorrere dal 31 ottobre 2021. In pari data cesserà la sospensione della riscossione di cui al predetto articolo 4, comma 6, del DL Sostegni. Le somme versate nelle more della definizione, in ogni caso, resteranno definitivamente acquisite dall’Agente della Riscossione.
Come noto con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 luglio 2021 è stata resa operativa la procedura di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Accederanno all’agevolazione i contribuenti persone fisiche con un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi nel periodo di imposta 2019 fino al 30.000 euro, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche che abbiano conseguito nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
Sarà vietato sbagliare. In assenza di una comunicazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria in merito ai carichi oggetto di annullamento, sarà cura del contribuente verificare, al 31 ottobre 2021, l’eventuale annullamento del debito il cui importo residuo, alla data del 23 marzo 2021, era inferiore a 5.000 euro. In ballo vi potrebbe essere la possibilità stessa di ottenerne il rimborso.
Non si tratta semplicemente di evitare i tempi della restituzione, non propriamente brevi. In alcuni casi è il rimborso stesso ad essere messo in discussione. Ai sensi dell’articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, il concessionario della riscossione non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto di somme non ancora scadute. Se il contribuente è debitore di rate scadute, il pagamento verrà preliminarmente imputato alle rate scadute e, per l’eventuale eccedenza, sull’ammontare delle somme non ancora scadute. In presenza di più rate scadute l’imputazione è fatta, rata per rata, iniziando da quella più remota, prima per il debito di imposta, poi per l’indennità di mora, diritti e spese maturate.
Normalmente, qualora il contribuente paghi più del dovuto ovvero provveda al versamento di somme già oggetto di annullamento, per qualsivoglia motivo, come potrebbe accadere nel caso di specie, l’agente della riscossione invita il contribuente ad attivare le procedure di rimborso. Le somme incassate, infatti, non potrebbero essere contabilizzate dal concessionario mancando la contropartita costituita, appunto, dai debiti iscritti a ruolo.
Caso del tutto diverso è quello in cui, oltre alle somme stralciate, siano presenti debiti relativi ad altre partite di ruolo, sia scaduti che non ancora scaduti. Nel primo caso l’agente della riscossione sarà obbligato a trattenere le somme riscosse, benché versate a tutt’altro titolo. Secondo gli illustrati criteri di imputazione di cui all’articolo 31 del DPR n. 602 del 1973 il pagamento effettuato dal contribuente non potrà essere rimborsato in quanto verrà imputato, indipendentemente dal titolo di versamento, alle rate scadute.
Lo stesso potrà accadere anche nel secondo caso, ovvero in presenza di altre rate non scadute, per esempio relative ad un piano di versamento in regola rispetto alle scadenze. Non potendo il concessionario della riscossione rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute, il pagamento inavvertitamente effettuato a fronte del debito annullato ai sensi dell’articolo 4 del DL Sostegni verrà computato in acconto rispetto alle rate non ancora scadute di altri piani di rateazione. In questo senso verrà rilasciata una quietanza da parte dell’agente della riscossione che provvederà, contestualmente, ad aggiornare la scheda intestata al contribuente.
Questa norma, introdotta per tutelare il contribuente in caso di pagamenti parziali o anticipati rispetto alle scadenze imposte dall’attività di riscossione esecutiva, costituisce essa stessa un impedimento alla richiesta di rimborso in tutti i casi in cui si sia provveduto al versamento di quanto oggetto della procedura di stralcio. Anche in assenza di una norma che disponga la definitiva acquisizione delle somme versate successivamente alla data di annullamento del debito, come invece previsto per le somme versate anteriormente alla predetta rata, in presenza di altre partite di ruolo, anche non scadute, il concessionario della riscossione avrà sempre il titolo di trattenere gli acconti versati.