L’art.5, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.
L’agevolazione consiste nell’esclusione del pagamento delle sanzioni (o delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali) contenute nella comunicazione d’irregolarità.
Possono fruire del beneficio i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa delle conseguenze economiche indotte dalla pandemia da Covid-19, hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d’affari maggiore del 30 per cento rispetto all’anno d’imposta precedente. Si ricorda che per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, in luogo del volume d’affari, ai fini della valutazione del menzionato calo, si deve fare riferimento all’ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d’imposta 2019 e 2020.
L’agenzia delle entrate ha pubblicato in data 18/10/2021 il provvedimento n. 275852/2021 attraverso il quale ai sensi dell’articolo 5, comma 11, del decreto n. 41/2021 ha definito le modalità di perfezionamento ed efficacia della definizione agevolata in commento.
Somme definibili –Oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018.
In particolare, per il periodo d’imposta 2017 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 mentre per il periodo d’imposta 2018 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021.
Cosa prevede il provvedimento:
- Perfezionamento della definizione – Per i contribuenti che rispettano i requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto 41/2021 (ovvero come illustrato più sopra: la titolarità di una partita IVA attiva al 23 marzo 2021 e la riduzione significativa del volume d’affari o dell’ammontare dei ricavi o dei compensi), la definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, secondo le modalità ed entro i termini previsti. E nello specifico entro i termini previsti dagli articoli 2 (in caso di pagamento in unica soluzione) e 3-bis (in caso di pagamento rateale) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici.
- Efficacia della definizione – L’efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 («Aiuti di importo limitato») e 3.12 («Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti») della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. Pertanto al fine di attestare il rispetto dei predetti limiti e condizioni, i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione sono tenuti a presentare l’autodichiarazione prevista dall’articolo 1, commi 14 e 15, del decreto 41/2021 entro il 31 dicembre 2021. Nel caso in cui la proposta di definizione agevolata non sia ricevuta dal contribuente in tempo utile per rispettare il predetto termine del 31 dicembre 2021, l’autodichiarazione può essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata.