L‘art. 1, commi da 16 a 27, del D.L. n. 73/2021 ha introdotto il c.d. contributo perequativo, un contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici che hanno registrato una riduzione del risultato economico d’esercizio relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Come noto, i contribuenti che intendono presentare la richiesta per detto contributo erano chiamati dal legislatore a presentare il Modello Redditi 2021 entro il termine del 10 settembre 2021, termine poi postergato dal D.P.C.M. 07/09/2021 (G.U. 29/09/2021, n. 233) al 30 settembre 2021.
In sostanza la presentazione della dichiarazione fiscale entro il 30 settembre rappresenta una condizione d’accesso al nuovo contributo mentre la mancata presentazione del modello entro detto termine ha quale effetto di inibire l’accesso ai nuovi fondi da parte dei contribuenti.
Potrebbe accadere, tuttavia, che il contribuente che ha validamente trasmesso la sua dichiarazione entro il termine sopra citato si trovi nella condizione di dovere apportare delle modifiche alla stessa mediante una dichiarazione correttiva presentata dopo il 30 settembre ed entro il 30 novembre.
Ebbene, ad oggi non è ancora chiaro quale potrà essere l’impatto della nuova dichiarazione sulla possibilità di accesso al contributo e soprattutto sull’entità del medesimo.
Da una parte, si può ragionevolmente ritenere che le modifiche alla dichiarazione che non determinano riflessi sul reddito dichiarato ai fini dell’ottenimento del CFP (ad esempio modifiche agli Isa o al quadro RU) non abbiano alcuna rilevanza ai fini del medesimo.
Dall’altra è evidente che un discorso diverso deve essere fatto per quelle correzioni che al contrario incidono sulla quantificazione del Risultato Economico dell’Esercizio (REE) dell’anno 2020, che come noto rappresenta una delle variabili fondamentali per la determinazione della base di calcolo del nuovo contributo.
Infatti laddove il nuovo REE 2020 dovesse risultare maggiore, rispetto a quello indicato nella dichiarazione originariamente presentata, si avrebbe una riduzione del differenziale calcolato rispetto al reddito dichiarato nel 2019 con conseguente riduzione dell’ammontare del contributo spettante al richiedente. Al contrario al contribuente spetterà un contributo maggiore se il reddito rettificato risulta inferiore rispetto a quello indicato nella dichiarazione originariamente presentata.
In sostanza la presentazione della dichiarazione correttiva incide in questi casi inevitabilmente sull’importo del contributo spettante al contribuente.
Per cui, resta da capire se l’Agenzia delle Entrate prenderà in considerazione dette rettifiche al REE originariamente dichiarato per il riconoscimento del CFP o meno.
Certamente una variabile rilevante ai fini della risoluzione del quesito in esame non può che essere rappresentata dalla tempistica di trasmissione della dichiarazione correttiva.
Infatti diverso è il caso in cui quest’ultima sia stata trasmessa dopo la presentazione dell’istanza per l’ottenimento del CFP o nelle more di detta presentazione.
Infatti, se la correzione venisse operata prima di procedere alla trasmissione dell’istanza, il contribuente dovrebbe potere indicare nella stessa il nuovo REE, invece, laddove la dichiarazione correttiva venisse presentata dopo la trasmissione dell’istanza, la modifica potrebbe assumere rilevanza solo se acquisita motu proprio dall’Amministrazione Finanziaria dai dati trasmessi dal contribuente con la dichiarazione correttiva.
Le risposte a questi interrogativi non potranno che venire dall’Agenzia delle Entrate e si spera che le stesse vengano fornite in modo esaustivo e nei tempi minori possibili.