Contributo a fondo perduto per i contribuenti “big”

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

È stato approvato in data 13 ottobre il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 268440/2021 che definisce il contenuto informativo, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 30-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Si tratta dei contributi a fondo perduto riconosciuti a favore dei contribuenti che sono rimasti tagliati fuori dalle precedenti misure in quanto soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi di ammontare superiore ai 10 milioni di euro nel secondo esercizio precedente a quello di approvazione del decreto (ovvero, per i soggetti aventi esercizio coincidente all’anno solare, nel 2019).

Grazie all’articolo 30-bis del decreto Sostegni-bis D.L. 73/2021 questi contribuenti sono “tornati in pista”, e possono ora accedere ai contributi a fondo perduto, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • si deve trattare di contribuenti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA;
  • residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
  • che hanno conseguito ricavi o compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000 nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni-bis (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare occorre pertanto fare riferimento al periodo d’imposta 2019).

Restano in ogni caso esclusi:

  • i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 31 dicembre 2019 (salvo che si tratti di erede che aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l’attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data, oppure di soggetto che ha aperto partita IVA a seguito di operazione che ha determinato trasformazione aziendale con confluenza di altro soggetto che ha cessato l’attività);
  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021 per quanto riguarda il contributo Sostegni e ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 26 maggio 2021 per quanto riguarda il contributo Sostegni-bis automatico e attività stagionali;
  • enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.

Restano ovviamente ferme le ormai note regole relative al rispetto del Temporary Framework europeo in materia di “aiuti Covid”; sono pertanto anche esclusi i soggetti che risultavano già in stato di difficoltà al 31 dicembre 2019, salvo micro e piccole imprese (non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e che non hanno ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, hanno rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non sono più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti).

Con riferimento alla data di cessazione, si noti che i riferimenti temporali da tenere sotto osservazione sono due, con espresso richiamo al decreto Sostegni ed al decreto Sostegni-bis automatico ed attività stagionali. Quanto sopra poiché il nuovo contributo a fondo perduto, sostanzialmente, consente ai contribuenti con ricavi/compensi tra i 10 ed i 15 milioni di accedere a queste due precedenti misure (seppure con modalità di calcolo diverse), con la conseguenza che vi sono diverse possibilità, talora tra loro alternative.

Per la precisione, sarà possibile richiedere:

  • Solo il CFP “Sostegni”, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019:
    • per un ammontare pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019 moltiplicato per il 20%, con un minimo di mille euro per le persone fisiche e duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
    • ottenendo inoltre, in automatico, anche il CFP Sostegni-bis automatico, di pari ammontare.
  • Solo il CFP “Sostegni-bis alternativo” (o “attività stagionali”, o “aprile/marzo”), a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
    • per un ammontare pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 moltiplicato per il 30%.
  • Sia il CFP “Sostegni” che il CFP “Sostegni-bis alternativo”, se in entrambi i periodi da tenere sotto osservazione si è verifica il calo di fatturato nella misura richiesta. In questo caso si otterrà:
    • il CFP Sostegni con le regole già sopra riportate, ma senza concessione del CFP automatico (viene quindi meno il raddoppio in automatico);
    • il CFP Sostegni-bis alternativo rapportato alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 moltiplicato per il 20% (e non il 30% come invece accade se si richiede solo il CFP alternativo).

In ogni caso il contributo non può superare 150mila euro.

Per quanto riguarda la determinazione della variabile fatturato medio, si ricorda che restano valide le indicazioni a suo tempo fornite per il CFP sostegni: in caso di apertura della partita IVA nel periodo interessato dai conteggi, occorre non considerare al numeratore il fatturato conseguito nel mese di apertura, e al denominatore il mese stesso.

La trasmissione delle istanze dovrà avvenire, come di consueto, tramite le procedure telematiche dedicate; l’invio potrà essere effettuato direttamente da parte del contribuente dotato di credenziali di accesso all’area riservata, oppure affidato ad un intermediario delegato al cassetto fiscale o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” o ancora affidato ad un intermediario che abbia ricevuto espressa delega alla trasmissione dell’istanza.

Come già accaduto in occasione del CFP alternativo (o attività stagionali) tutti gli aspetti relativi al rispetto delle condizioni del Temporary Framework sono oggetto di autocertificazione, ivi compreso l’obbligo di compilare il quadro A evidenziando analiticamente ogni “aiuto Covid” ricevuto in precedenza e, in caso di impresa unica, obbligo di elencare i codici fiscali degli altri appartenenti a tale impresa unica.

In tutti i casi in cui interviene un intermediario, visto che il contribuente è tenuto a rendere autocertificazione del rispetto delle condizioni del Temporary Framework, l’intermediario stesso è tenuto a farsi rilasciare modello di istanza debitamente sottoscritto dal contribuente, con in allegato un documento di riconoscimento in corso di validità.

Una particolarità: è inoltre condizione essenziale per accedere al contributo l’aver presentato la LIPE relativa al primo trimestre 2021.

Per concludere, si evidenzia che il contributo può essere richiesto sotto forma di accredito in conto corrente, oppure come credito da utilizzarsi in compensazione con modello F24; è possibile presentare un’istanza sostitutiva di una precedentemente presentata fintanto che non venga disposto l’accredito in conto, oppure concesso il credito da utilizzarsi in compensazione (il codice tributo verrà definito successivamente da apposita Risoluzione).